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Cambio di destinazione d’uso: ma il contributo di costruzione è sempre dovuto?

Per il Tar Calabria, ogni variazione, sia edilizia che d’uso, comporta il pagamento del contributo di costruzione, indipendentemente dall’esecuzione fisica di opere Recentemente il Tar della Calabria, nella sentenza n.

Data:
11 Agosto 2016

Per il Tar Calabria, ogni variazione, sia edilizia che d’uso, comporta il pagamento del contributo di costruzione, indipendentemente dall’esecuzione fisica di opere

Recentemente il Tar della Calabria, nella sentenza n. 1498 del 2016, si è espresso sul tema del contributo di costruzione, affermando che va pagato anche se si tratta di un cambiamento d’uso, indipendentemente dall’esecuzione delle opere in virtù del passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico.

Per i Giudici calabresi, i contributi concessori devono essere stabiliti al momento del rilascio del permesso edilizio; a tale momento occorre dunque avere riguardo per la determinazione della entità dell’onere applicando la normativa vigente al momento del rilascio del titolo edilizio.

Nella sentenza, viene specificato come l’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione sorge immediatamente in relazione alla situazione esistente al momento della presentazione della scia o del rilascio del permesso di costruire, conseguendone un rapporto di contestualità tra la richiesta di somme da parte del Comune e il rilascio dell’atto autorizzatorio.

Anche il mutamento di destinazione d’uso da industriale a commerciale comporta l’obbligo di corrispondere la quota parte relativa al costo di costruzione e nell’affermare ciò, il Tar Catanzaro richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui tale quota è comunque dovuta anche in presenza di una trasformazione edilizia che, indipendentemente dall’esecuzione fisica di opere, si rivela produttiva di vantaggi economici ad essa connessi, situazione che si verifica per il mutamento di destinazione o comunque per ogni variazione anche di semplice uso che comporti un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico.

Ultimo aggiornamento

11 Agosto 2016, 09:45