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Terre e Rocce da scavo

Terre e rocce da scavo: approvato il nuovo Regolamento con gestione semplificata Il DPR approvato in Consiglio dei Ministri prevede regole semplificate per i piccoli cantieri, tempi certi di risposta per le amministrazioni che hanno il compito di fare le analisi, deregolamentazioni per la fase di trasporto dei materiali e chiarimenti di tutte le definizioni Il Consiglio dei Ministri n.

Terre e rocce da scavo: approvato il nuovo Regolamento con gestione semplificata

Il DPR approvato in Consiglio dei Ministri prevede regole semplificate per i piccoli cantieri, tempi certi di risposta per le amministrazioni che hanno il compito di fare le analisi, deregolamentazioni per la fase di trasporto dei materiali e chiarimenti di tutte le definizioni

Il Consiglio dei Ministri n.30/2017 del 19 maggio ha approvato, in esame definitivo, un nuovo schema di regolamento-dpr che semplifica la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art.8 del decreto-legge 133/2014, convertito, con modifiche, dalla legge 164/2014.

Il provvedimento definisce un quadro normativo di riferimento completo, chiaro e coerente con la disciplina nazionale e comunitaria, assorbendo in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo. In un unico regolamento, quindi, saranno presenti regole semplificate per i cantieri sotto i 6mila metri cubi, tempi crti di risposta per le amministrazioni che hanno il compito di fare le analisi, deregolamentazioni per la fase di trasporto dei materiali, aggiustamenti per gli inerti, chiarimenti di tutte le definizioni.

Il decreto ha per oggetto:

  • la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole e grandi dimensioni;
  • la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;
  • l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
  • la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Tra le principali peculiarità del provvedimento, si annoverano:

  • la semplificazione delle procedure e la fissazione di termini certi per concludere le stesse, anche con meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli uffici pubblici. Si evitano così i lunghi tempi di attesa da parte degli operatori per la preventiva approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da parte delle autorità competenti;
  • procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti;
  • una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce all’interno del sito oggetto di bonifica, con l’individuazione di procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica;
  • il rafforzamento del sistema dei controlli.

Semplificazioni amministrative
Per quel che riguarda la semplificazione delle procedure amministrative, la novità principale riguarda l’introduzione di un meccanismo simile alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti (e non come rifiuti) saranno avviabili anche senza comunicazione preventiva dell’autorità competente di ogni trasporto sia nei piccoli cantieri (sotto i 6 mila metri cubi totali) che nei grandi cantieri (sopra i 6 mila metri cubi e sottoposti a Via e Aia).

Nei piccoli cantieri saranno previste semplificazioni notevoli: come previsto dall’art.41-bis del decreto-legge 69/2013, sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo, per avviare l’apertura dei cantieri. Per quel che riguarda le definizioni, i piccoli cantieri sono tutti quelli che non superano i 6 mila metri cubi totali.

Per quel che riguarda i cantieri medi (sopra i 6mila metri cubi ma non sottoposti a Via e Aia) sarà altresì sufficiente predisporre una dichiarazione sostitutiva.

Nei grandi cantieri, infine, la modalità per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfino i requisiti stabiliti per essere classificate come sottoprodotti e, quindi, essere reimpiegate, sarà necessario il deposito di un piano di utilizzo delle terre all’autorità competente e l’avvio, trascorsi 90 giorni, della gestione del cd. “smarino” senza attendere autorizzazione preventiva.

Modulistica per l’utilizzo dei materiali da scavo ai sensi del D.P.R. n. 120/2017

La modulistica allegata è costituita da:

Ultimo aggiornamento

20 Giugno 2018, 04:19