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Autorizzazione paesaggistica semplificata

Autorizzazione paesaggistica semplificata, il focus con le nuove regole, l’elenco degli interventi liberalizzati e quelli soggetti a procedura semplificata Sulla Gazzetta ufficiale (Serie Generale n.

Data:
14 Luglio 2017

Autorizzazione paesaggistica semplificata, il focus con le nuove regole, l’elenco degli interventi liberalizzati e quelli soggetti a procedura semplificata

Sulla Gazzetta ufficiale (Serie Generale n. 68) del 22 marzo 2017 è stato pubblicato il dpr 31/2017  del 13 febbraio 2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificatain vigore dal 6 aprile 2017.

Autorizzazione paesaggistica semplificata, cosa prevede

Il nuovo regolamento, proposto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, individua gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi (realizzabili senza l’autorizzazione), ai sensi dell’art. 12 del dl 83/2014 (decreto cultura).

Il dpr introduce modifiche in termini di semplificazione alla normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica e abroga il vecchio dpr 139/2010.

Nel nuovo regolamento sono previste una serie di semplificazioni per il rinnovo delle autorizzazioni e per le nuove procedure sia dal punto di vista documentale sia nell’iter procedurale.

In particolare, negli allegati A e B del dpr 31/2017 sono stati individuati rispettivamente:

  • 31 interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica
  • 42 soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto considerati di lieve impatto

In questo articolo analizziamo tutte le caratteristiche relative al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata:

  • le aree soggette a autorizzazione paesaggistica (dlgs 42/2004)
  • autorizzazione paesaggistica ordinaria, l’iter procedurale (art. 148 dlgs 42/2004)
  • interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica, le novità previste dal dpr n.31/2017
  • interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, le novità previste dal dpr n.31/2017
  • le semplificazioni introdotte per gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi dall’autorizzazione paesaggistica

Le aree soggette a vincolo paesaggistico secondo il dlgs 42/2004

I vincoli sul paesaggio sono stati introdotti in Italia dalla legge n. 1497/1939 e sono oggi disciplinati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs 42/2004).

Il Codice all’art. 132 suddivide i beni paesaggistici in tre categorie:

  1. gli immobili e le aree di cui all’art. 136 del Codice, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 (centri storici, ville giardini, parchi, bellezze panoramiche ecc.)
  2. le aree di cui all’art. 142 del Codice tutelate per legge (fiumi, torrenti, territori costieri, territori coperti da foreste e boschi, zone di interesse archeologico ecc.)
  3. gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’art. 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici

L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall’art. 146 del dlgs 42/2004.

In caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l’obbligo di sottoporre all’ente competente (delegato dalla Regione, generalmente si tratta dei Comuni) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione paesaggistica.

L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto necessario per il permesso di costruire o altri titoli edilizi.

Sono di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo decreto le seguenti aree (art. 142 dlgs 42/2004):

  • i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare
  • territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi
  • fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
  • le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole
  • ghiacciai e i circhi glaciali
  • parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi
  • i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
  • le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici
  • le zone umide incluse nell’elenco previsto dal dpr 448/1976
  • vulcani
  • le zone di interesse archeologico

Autorizzazione paesaggistica ordinaria, l’iter procedurale (art. 148 dlgs 42/2004)

Ecco l’iter per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria:

  1. l’amministrazione competente riceve istanza di autorizzazione paesaggistica
  2. entro 40 giorni l’amministrazione trasmette alla competente soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica
  3. la soprintendenza verifica la completezza e la corrispondenza della documentazione inoltrata e comunica il parere di competenza entro il termine perentorio di 45 giorni
  4. dopo 20 giorni dalla ricezione del parere del soprintendente, l’amministrazione rilascia l’autorizzazione paesaggistica, che diviene immediatamente efficace

Analizzando i punti dell’iter procedurale per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria, ci si rende conto che la tempistica necessaria per il rilascio dell’autorizzazione, se non subentrano inconvenienti, può giungere fino a 105 giorni (oltre 3 mesi!).

Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica, le novità previste dal dpr 31/2017

Il nuovo dpr 31/2017 contenente il regolamento di semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica prevede una serie di interventi liberi, ovvero interventi ed opere escluse da autorizzazione paesaggistica, come ad esempio:

  • opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso
  • interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
  • interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento antisismico che non comportano modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio
  • interventi indispensabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti simili
  • installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio (condizionatori e impianti di climatizzazionecaldaieparaboleantenne, ecc.)
  • installazione di pannelli solari (temici o fotovoltaici)
  • installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, in edifici non vincolati
  • installazione di dispositivi di sicurezza anti-caduta sulle coperture degli edifici

Gli interventi esclusi sono in totale 31 e sono riportati nella tabella A allega al dpr 31/2017.

Gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, le novità previste dal dpr 31/2017

Il dpr 31/2017 individua una serie di 42 interventi di lieve entità (Allegato B del dpr 31/2017) per i quali è prevista una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata; tra questi citiamo:

  • incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100m3, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
  • realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
  • modifiche delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti
  • interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti
  • realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze
  • realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne
  • interventi di adeguamento antisismico o finalizzati al contenimento dei consumi energetici, comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti
  • interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe per superamento di dislivelli superiori a 60 cm, o la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico

L’art. 8 del dpr 31/2017 disciplina le modalità di compilazione dell’istanza per ottenere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di lieve entità, nonché la documentazione da allegare.

In particolare, si prevede che la predetta istanza sia compilata, ai sensi dell’art. 45 del Codice dell’Amministrazione Digitale, utilizzando il modello semplificato in allegato al dpr 31/2017  (Allegato C) e corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato sulla base dell’Allegato D al regolamento medesimo.

Relazione paesaggistica semplificata, i contenuti

La norma in esame prevede anche i contenuti della relazione paesaggistica:

  • sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell’area
  • è descritto lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento
  • è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti
  • è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento
  • sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste

L’art. 8, c. 3 del dpr 31/2017 specifica il contenuto della relazione paesaggistica nel caso di interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati ai sensi dell’art. 136, c.1, lettere a) b) e c) del Codice. In tal caso, la relazione deve contenere, altresì, specifici riferimenti ai valori storicoculturali ed estetico-percettivi, che caratterizzano l’area interessata dall’intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.

L’iter procedurale per l’autorizzazione paesaggistica semplificata, le novità previste

Le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica semplificata sono disciplinate dall’art. 9 del dpr 31/2017.

Qualora le istanze di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione siano riferite a interventi edilizi (ai sensi del testo unico per l’edilizia dpr 380/2001), sono presentate allo sportello unico per l’edilizia (SUE), ai sensi dell’art. 5 del medesimo testo unico.

Laddove le istanze di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione riguardino invece interventi rientranti nell’ambito di applicazione del dpr 160/2010 (recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive), l’art. 9, c. 2 prevede la presentazione dell’istanza allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

In tutti gli altri casi la presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica è effettuata all’autorità procedente, ossia la Regione,
ovvero l’ente delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.

Le semplificazioni procedimentali sono le seguenti:

  1. l’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza, verifica preliminarmente se l’intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato «A»
  2. ove l’intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso comunque denominati, ulteriori all’autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, i soggetti di cui all’articolo 9 indicono la conferenza di servizi. In tal caso, i termini previsti per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati
  3. l’amministrazione procedente valuta la conformità dell’intervento o dell’opera alle prescrizioni d’uso (ove non trovi applicazione il comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7)
  4. l’amministrazione procedente richiede all’interessato, ove occorrano, in un’unica volta gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza:
    • i documenti sono inviati in via telematica entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta
    • il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta
    • decorso inutilmente il termine assegnato, l’istanza è dichiarata improcedibile
    • entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta, l’amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso.
    • se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all’amministrazione procedente
    • l’amministrazione procedente adotta il provvedimento nei 10 giorni successivi
  5. in caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3, l’amministrazione procedente, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione all’interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato il termine di 15 giorni all’interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati persistano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, entro 20 giorni, rigetta motivatamente l’istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente
  6. in caso di valutazione negativa della proposta di accoglimento formulata dall’amministrazione procedente, il Soprintendente comunica per via telematica al richiedente, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto, a meno che quest’ultimo risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastanti con le prescrizioni d’uso eventualmente presenti e di ciò venga data idonea ed adeguata motivazione. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato al richiedente un termine di 15 giorni entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di 20 giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione all’autorità procedente
  7. il parere del Soprintendente è obbligatorio e non vincolante e deve essere reso entro 20 giorni dal ricevimento della proposta quando l’area interessata dall’intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d’uso nel piano paesaggistico approvato o nel provvedimento di imposizione del vincolo o negli atti di integrazione del contenuto precettivo del vincolo stesso adottati
  8. in caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
  9. nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali

 

Di seguito le tabelle riepilogative degli interventi esonerati (liberalizzati) e quelli sottoposti ad autorizzazione paesaggistica.

 

TABELLA SINOTTICA: INTERVENTI REALIZZABILI SENZA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

1 Opere interne che non alterano l’aspetto esterno del fabbricato, anche ove comportino mutazione della destinazione d’uso.
2 Interventi sui prospetti e coperture di fabbricati nel rispetto di eventuali piani di colore comunali e delle caratteristiche architettoniche, morfologiche e dei materiali esistenti; modifica di aperture esterne o finestre a tetto, nel rispetto dell’art. 136 c.1 lettere a-b-c del dlgs 42/2004.
3 Interventi di consolidamento statico.
4 Interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche.
5 Installazione di impianti tecnologici esterni, per le singole abitazioni, non soggetti a titolo abilitativo edilizio, nel rispetto dell’art. 136 c.1 lettere a-b-c del dlgs 42/2004.
6 Installazione di pannelli solari a servizio dei singoli edifici.
7 Installazione di micro generatori eolici (hmax= 1,50 m, dmax=1,00 m), nel rispetto dell’art. 136 c.1 lettere a-b-c del dlgs 42/2004.
8 Interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete.
9 Installazione di dispositivi anti-caduta di sicurezza in copertura.
10 Opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni relativi a manufatti esistenti.
11 Opere di urbanizzazione primaria previsti ai fini paesaggistici dai piani attuativi oggetto di accordi di collaborazione tra Ministero regioni ed enti locali.
12 Interventi non comportanti modifiche significative a livello planimetrico e vegetazionale.
13 Interventi di manutenzione o sostituzione di cancelli, recinzioni, muri di contenimento, nel rispetto dell’art. 136 c.1 lettere a-b-c del dlgs 42/2004.
14 Interventi di sostituzione di alberi o arbusti.
15 Interventi in sottosuolo, che non incidono sugli assetti vegetazionali o che comportino modifiche permanenti, morfologiche del terreno.
16 Occupazione temporanea di suolo privato mediante installazione di strutture provvisorie per un periodo massimo di 120 giorni.
17 Installazione di manufatti amovibili in opere a carattere stagionale e poste a corredo di attività economiche, commerciali, turistiche ecc.
18 Installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale
19 Interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza e altri previsti dall’art. 149 c.1 lettera b del dlgs 42/2004.
20 Pratiche selviculturali e altre previsti dall’art. 149 c.1 lettera c del dlgs 42/2004.
21 Monumenti, lapidi, edicole funerarie.
22 Installazione di tende Parasole su terrazze.
23 Installazione di insegne per attività commerciali o altre attività economiche.
24 Installazione o modifiche di impianti di rete di comunicazione elettronica o radioelettrica.
25 Manutenzione di alvei, sponde e argini di corsi d’acqua.
26 Interventi puntuali di ingegneria naturalistica.
27 Manutenzione o sostituzione di strutture amovibili esistenti.
28 Montaggio periodico di strutture stagionali.
29 Interventi di demolizione e ricostruzione, fedele all’originale, di edifici e manufatti a seguito di calamità naturali.
30 Demolizioni e ripristino dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi.
31 Opere ed interventi di variante autorizzati ai fini paesaggistici non eccedenti il 2% delle misure progettuali.

TABELLA SINOTTICA: INTERVENTI REALIZZABILI CON AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

1 Incrementi volumetrici inferiori al 10% (Vmax = 100 m3), nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfologiche e dei materiali.
2 Realizzazione o modifiche di aperture esterne e finestre a tetto, riguardanti i beni vincolati previsti nell’art. 136 c.1 lettere a-b-c del dlgs 42/2004.
3 Interventi su prospetti che alterano l’aspetto esteriore degli edifici e le caratteristiche architettoniche, morfologiche e dei materiali.
4 Interventi su coperture che alterano l’aspetto esteriore degli edifici e le caratteristiche architettoniche, morfologiche e dei materiali.
5 Interventi di adeguamento antisismico.
6 Interventi di superamento di barriere architettoniche che alterano la sagoma dell’edificio
7 Installazione di impianti tecnologici esterni, per le singole abitazioni, riguardanti i beni vincolati previsti nell’art. 136 c.1 lettere a-b-c del dlgs 42/2004.
8 Installazione di pannelli solari a servizio dei singoli edifici in posizioni visibili dagli spazi pubblici.
9 Installazione di micro generatori eolici (hmax = 1,50 m, dmax = 1,00 m), riguardanti i beni vincolati previsti nell’art. 136 c.1 lettere a-b-c del dlgs 42/2004.
10 Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete.
11 Interventi di adeguamento alla viabilità esistente.
12 Interventi di arredo urbano con installazione di manufatti e impianti.
13 Opere di urbanizzazione primaria previsti ai fini paesaggistici dai piani attuativi non oggetto di accordi di collaborazione tra Ministero regioni ed enti locali.
14 Interventi non comportanti modifiche significative a livello planimetrico e vegetazionale da eseguirsi nelle aree pertinenziali degli edifici, riguardanti i beni vincolati previsti nell’art. 136 c.1 lettere a-b-c del dlgs 42/2004.
15 Demolizione e ricostruzione degli edifici in genere privi di interesse storico-architettonico.
16 Autorimesse fuori-terra o parzialmente interrate (Vmax emergente = 50 m3)
17 Tettoie, porticati, chioschi e manufatti (Smax = 30 mo Vmax emergente = 30 m3).
18 Interventi sistematici aree di pertinenza edifici esistenti.
19 Tettoie aperte di servizio o capannoni per le attività produttive (Smax = 10% della Scoperta preesistente).
20 Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva
21 Realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento
di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione,
sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche,
materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni
vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima,
agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale
tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.
22 Taglio senza sostituzione di alberi o arbusti in aree interessate previste nell’art. 136 c.1 lettere a-b-c del dlgs 42/2004.
23 Interventi di soprasuolo inerenti reti di servizio pubblico o fognatura
24 Manufatti parzialmente o totalmente interranti quali serbatoi e cisterne (Vmax 15 m3)
25 Occupazione temporanea di suolo privato mediante installazione di strutture provvisorie per un periodo compreso tra i 120 e i 180 giorni.
26 Verande e strutture esterne funzionali ad attività economiche, commerciali, turistiche ecc. Installazione di manufatti amovibili in opere a carattere non stagionale.
27 Pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico.
28 Ponticelli per attraversamento di corsi d’acqua.
29 Manufatti per ricovero attrezzi agricoli.
30 Nuove strutture relative all’attività ittica (Smax = 30 m2).
31 Interventi di adeguamento della viabilità vicinale.
32 Ripristino attività agricole e pastorali in aree rurali.
33 Interventi di diradamento boschivo.
34 Riduzioni superficie boscate in aree di pertinenza immobili esistenti per superfici inferiori a 2000 m2.
35 Realizzazione o adeguamento di interventi di viabilità forestale.
36 Posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei Smax = 18 m2 (art. 153 c.1 dlgs 42/2004).
37 Linee elettriche e telefoniche di altezza compresa tra i 6,30 m e 10 m.
38 Installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o radioelettrica, che comportino realizzazione di antenne di altezza inferiore a 6 m, sopralzi inferiori a 6 m, apparti di telecomunicazione inferiori a 3m o 4 m (se posati a terra).
39 Modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde di fiumi e laghi.
40 Interventi sistematici di ingegneria naturalistica.
41 Interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti a seguito di calamità naturali.
42 Interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, ripristino opere a difesa della costa.

Ultimo aggiornamento

14 Luglio 2017, 20:29