Il caso preso in esame dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 285/2020 riguarda il limite di spesa ammesso per la detrazione circa un intervento di demolizione/ricostruzione ed un intervento di nuova costruzione di un’autorimessa pertinenziale.

Il quesito

L’istante è proprietaria di un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia, ossia demolizione e ricostruzione con stessa sagoma dell’edificio preesistente; a tal riguardo precisa che i lavori di ristrutturazione dell’abitazione sono iniziati nel 2019 ed è stato anche già raggiunto il limite di spesa di 96.000 euro ammesso alla detrazione.

Intende, inoltre, presentare una nuova pratica per la costruzione di un’autorimessa pertinenziale all’abitazione, i cui lavori di nuova costruzione inizieranno nel 2020.

Pertanto la proprietaria chiede al Fisco se:

ai fini della fruibilità della detrazione e dell’utilizzo di due autonomi limiti di spesa per entrambi gli interventi, sia necessario il completamento dei lavori dell’abitazione prima che siano avviati quelli di costruzione dell’autorimessa?

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Alla luce di un quadro normativo di riferimento, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’istante può utilizzare due autonomi limiti di spesa per entrambi gli interventi (la demolizione/ricostruzione dell’abitazione e la nuova costruzione di un’autorimessa pertinenziale).

E’ quindi, ammesso, un nuovo limite di spesa per l’intervento di costruzione dell’autorimessa, a condizione che tale intervento sia effettivamente autonomo rispetto a quello realizzato sull’immobile principale, anche se non ancora completato.

Infatti, come confermato nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E, ai sensi comma 4 dell’articolo 16-bis del TUIR si ha diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell’anno di sostenimento, non ha superato il limite complessivo ammesso alla detrazione stessa.

Tuttavia, tale vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione.

Viene chiarito, inoltre, che l’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente.

Sarà, quindi, onere dell’istante fornire adeguata dimostrazione che i due interventi siano anche autonomamente certificati dalla documentazione richiesta.