Sportello Unico per l'Edilizia

Colonnine di ricarica per auto elettriche: i documenti da presentare assieme alla SCIA

NORMATIVE CHE DISCIPLINANO L’OBBLIGO DEGLI IMPIANTI PER LA RICARICA DELLE AUTO ELETTRICHE O IBRIDE, NELLE COSTRUZIONI EDILI Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del consiglio del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi.

NORMATIVE CHE DISCIPLINANO L’OBBLIGO DEGLI IMPIANTI PER LA RICARICA DELLE AUTO ELETTRICHE O IBRIDE, NELLE COSTRUZIONI EDILI

  • Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del consiglio del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi.
  • Art. 4 c. 1 ter DPR n. 380/01 e s.m.i. – “che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, nel regolamento edilizio, la predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto.
  • Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, del 13 dicembre 2017. (Che individua le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni e gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici). (Ai sensi dell’art. 23, c. 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).
  • Legge del 7 agosto 2012 n. 134 e s.m.i. (Art. 17 septies Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica).
  • D. M. n. 37/08 (Sicurezza degli impianti)
  • Legge regionale;
  • Regolamento edilizio. Strumenti urbanistici.

ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA

1 gennaio 2018

DEFINIZIONI PER LE INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER LA RICARICA DEI VEICOLI:

La normativa in questione intende per:

  1. «infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica»: un’infrastruttura elettrica, incluso il punto di ricarica, che per la sua realizzazione richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica o una modifica della connessione esistente;
  2. «punto di ricarica»: un punto di ricarica come definito all’art. 2, comma 1, lettere c), d), e), g) e h), del D. Lgs. 16 dicembre 2016 n. 257. (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi).

ADEMPIMENTI DEI COMUNI

I comuni devono adeguare il regolamento edilizio alla nuova normativa, entro la data citata, (anche se la regione non ha ancora recepito il regolamento tipo, frutto dell’accordo Stato – ANCI).

DOVE TROVA APPLICAZIONE QUESTA APPLICAZIONE?

Questa nuova regolamentazione che interessa gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, trova applicazione nello specifico negli:

Edifici NON residenziali

  • Per gli edifici di nuova costruzione con superficie utile superiore a 500 metri quadrati.
  • Per gli interventi di ristrutturazione edilizia “di primo livello” in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso. (Le ristrutturazioni importanti di primo livello sono costituite da interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo).

Edifici residenziali

  • Per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.
  • Per gli interventi di ristrutturazione edilizia “di primo livello”, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.

DOVE NON TROVA APPLICAZIONE – EDIFICI DI PROPRIETÀ DI UN ENTE PUBBLICO –

Questa normativa NON trova applicazione negli edifici di proprietà di un ente pubblico, con qualsiasi destinazione e utilizzazione, anche privatistica.

L’unica condizione richiesta che l’area, l’immobile appartenga ad un ente pubblico (Stato, regione, comune, provincia, consorzio fra comuni, ecc.).

Non deve appartenere ad un ente privato che opera per conto di un ente pubblico.

TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI RICARICA

In relazione alle opere da realizzare il titolo abilitativo necessario può essere differente.

Nel particolare negli:

Edifici NON residenziali

  • Per gli edifici di nuova costruzione con superficie utile superiore a 500 metri quadrati. (Permesso di costruire/SCIA super in alternativa, per l’intervento edile. All’interno degli stessi titoli abilitativi, le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni relative agli impianti di ricarica, previsti da decreto).

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia “di primo livello” in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso, che può essere:

  • Ristrutturazione edilizia “pesante”: (interventi che portano alla modifica ai parametri edilizi della volumetria e superficie complessiva, del prospetto, della sagoma, ecc., e che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo). (Permesso di costruire/SCIA super in alternativa, per l’intervento edile. All’interno degli stessi titoli abilitativi, le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni relative agli impianti di ricarica, previsti da decreto).
  • Ristrutturazione edilizia “leggera”: (interventi che NON portano alla modifica ai parametri edilizi della volumetria e superficie complessiva, del prospetto, ecc., e che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo). (SCIA ordinaria – normale, per l’intervento edile. All’interno della stessa, le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni relative agli impianti di ricarica, previsti da decreto).

Edifici residenziali

  • Per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali. (Permesso di costruire/SCIA super in alternativa, per l’intervento edile, con all’interno degli stessi titoli abilitativi, le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni relative agli impianti di ricarica, previsti da decreto).
  • Per gli interventi di ristrutturazione edilizia “di primo livello”, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso, che può essere:
  • Ristrutturazione edilizia “pesante”: (interventi che portano alla modifica ai parametri edilizi della volumetria e superficie complessiva, del prospetto, della sagoma, ecc., e che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo). (Permesso di costruire/SCIA super in alternativa, per l’intervento edile, con all’interno degli stessi titoli abilitativi, le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni relative agli impianti di ricarica, previsti da decreto).
  • Ristrutturazione edilizia “leggera”: (interventi che NON portano alla modifica ai parametri edilizi della volumetria e superficie complessiva, del prospetto, ecc., e che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo). (SCIA ordinaria – normale, per l’intervento edile, con all’interno della stessa, le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni relative agli impianti di ricarica, previsti da decreto).

DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DA PRESENTARE CON I TITOLI ABILITANTI EDILIZI

Oltre a quanto previsto per il titolo abilitante, riguardo all’infrastrutture di ricariche elettriche è necessario presentare a corredo della SCIA, (o Permesso) allo Sportello unico per l’edilizia, la seguente documentazione contenuta nell’Allegato 1 al decreto:

1) Documento di inquadramento del progetto, che contiene:

  1. la descrizione del progetto: progetto comunitario, progetto nazionale, investimento privato, ecc.;
  2. il numero delle infrastrutture di ricarica previste;
  3. le motivazioni sottese alla scelta delle localizzazioni proposte;
  4. l’indicazione dei costi complessivi suddivisi per investimento, gestione e manutenzione successive;
  5. l’indicazione del soggetto che provvederà della gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica;
  6. le modalità e le attività di informazione e comunicazione previste.

2) Progetto tecnico, per ogni infrastruttura di ricarica, comprensivo di:

  1. inquadramento territoriale ed estratti dei principali strumenti urbanistici vigenti;
  2. documentazione fotografica precedente l’intervento;
  3. particolari costruttivi/installativi, ante e post intervento;
  4. segnaletica orizzontale e verticale;
  5. cronoprogramma inclusivo di indicazione dei tempi di fine lavori, operatività dell’infrastruttura di ricarica sia in termini tecnici (funzionalità) che di regolamentazione dell’area che ospita l’infrastruttura e lo/gli stalli di sosta riservati alla ricarica. (Se su suolo pubblico con la segnaletica prevista).

3) Relazione sulle caratteristiche tecniche dell’infrastruttura di ricarica: la relazione sulle caratteristiche tecniche dell’infrastruttura di ricarica deve contenere almeno le dimensioni, i colori, l’interfaccia con l’utente, gli standard delle prese di cui all’allegato del decreto legislativo 257/2016, le modalità di accesso e pagamento del sistema di gestione, ecc., compreso lo smaltimento delle apparecchiature a fine vita.

I punti di ricarica realizzati in aree pubbliche o private aperte ad uso pubblico devono assicurare l’interoperabilità’ tra i sistemi di ricarica.

4) Copia della richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della connessione esistente, ai sensi della regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI RICARICA COMPLETAMENTE LIBERI.

Il decreto stabilisce che la realizzazione di punti di ricarica in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico resta attività libera, non soggetta ad autorizzazione né a SCIA, se sono rispettati i seguenti requisiti e le condizioni sotto specificate:

  1. Il punto di ricarica non richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica né una modifica di quella esistente;
  2. Il punto di ricarica è conforme ai vigenti standard tecnici e di sicurezza;
  3. L’installazione del punto di ricarica è effettuata da un soggetto abilitato e nel rispetto delle norme di sicurezza elettriche;
  4. L’installatore deve rilasciare un certificato di conformità dell’impianto e del suo funzionamento alle norme di sicurezza elettrica.

Trova applicazione la normativa relativa alla sicurezza degli impianti, di cui al D.M. n. 37/08.

INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER LA RICARICA, IN AREA VINCOLATA

Se l’infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica ricade in aree sottoposte a vincoli, dovrà essere prodotta (o chiesta che venga acquisita) la documentazione richiesta dalla normativa nazionale, regionale e/o locale speciale vigente, (es.: autorizzazione paesaggistica – ambientale, ordinaria o semplificata, ecc.), come previsto dall’art. 3 del decreto in questione.

NUOVI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Le richieste di nuove autorizzazioni all’apertura di stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti, o di ristrutturazione totale degli impianti esistenti, deve essere previsto l’obbligo di dotarsi d’infrastrutture di ricarica elettrica.

INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER LA RICARICA, IN AREA PUBBLICA O PRIVATA APERTA AL PUBBLICO

In questi impianti possono accedere tutti gli utenti, quindi con accesso non discriminatorio, che può comprendere condizioni di autenticazione uso e pagamento attraverso le tecnologie informatiche o di abbonamento, ecc.

Non c’è alcuna distinzione fra «punti di ricarica privati aperti al pubblico» (intesi come installazioni eseguite da soggetti privati su suolo privato) e «punti di ricarica pubblici» (intesi come installazioni eseguite su suolo pubblico da Enti Pubblici o soggetti privati).

PAGAMENTO DEL CONSUMO DELLA CORRENTE ELETTRICA DI RICARICA

Le colonnine a disposizione del pubblico, dovranno, quando è necessario, consentire con la migliore tecnologia anche informatica, misurare l’energia elettrica consumata, in modo da consentire al cliente di pagare quanto dovuto per il servizio.

CONDOMINIO

Edificio esistente. Nuova installazione

Le opere edilizie e tecnologiche per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in fabbricati in condominio sono approvate dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, (trovano applicazione le norme del codice civile.),

A seguito della richiesta di un condomino, nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, tali deliberazioni, l’interessato può installare, a proprie spese, le infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli. (Restano ferme le norme del codice civile.).

Edificio esistente. Ristrutturazione edilizia di primo livello

In questa evenienza l’assemblea dei condomini nulla può fare, in quanto con il titolo abilitativo edilizio, sono già comprese obbligatoriamente anche le opere necessarie per le infrastrutture relative alla carica delle auto elettriche.

Se l’allacciamento elettrico per lo spazio garage è comune, è possibile installare un contatore e procedere alla lettura dei consumi, comunicandoli poi all’amministratore per gli addebiti.

Mentre nel caso di una colonnina installata nel box di pertinenza di una singola proprietà, anche se in condominio, non vi è l’esigenza dell’adozione dei meccanismi di verifica consumo, che rimane a capo del proprietario stesso.

PRATICHE EDILIZIE AVVIATE PRIMA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017

Sono fatte salve le procedure di richiesta di autorizzazione già avviate al momento dell’entrata in vigore del presente decreto.

Sta a significare che potranno essere evase, dal Comune, con la vecchia disciplina.

Ultimo aggiornamento

9 Aprile 2018, 23:46