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Conformità agli strumenti urbanistici: la responsabilità non è del costruttore

Cassazione: in caso di falsa attestazione sulla conformità agli strumenti urbanistici la responsabilità è del progettista e del proprietario, ma non del costruttore Con la sentenza n.

Data:
28 Marzo 2019

Cassazione: in caso di falsa attestazione sulla conformità agli strumenti urbanistici la responsabilità è del progettista e del proprietario, ma non del costruttore

Con la sentenza n. 11519/2019 della Corte di Cassazione viene trattato il caso di un abuso edilizio generato da un permesso di costruire ed un’autorizzazione paesaggistica illeciti poiché fondati su una falsa attestazione di conformità alle norme di legge ed agli strumenti urbanistici.
In particolare, vengono definite le responsabilità del progettista, dei proprietari e del costruttore.
I fatti in breve
I proprietari/committenti della realizzazione di una casa di civile abitazione in zona agricola vincolata ed il tecnico progettista, autore quindi delle relazioni allegate alle istanze, nonché direttore dei lavori, avevano richiesto ed ottenuto dal Comune un permesso di costruire ed un’autorizzazione paesaggistica.
I documenti contenevano una falsa attestazione di conformità, firmata dal tecnico, alle norme ed agli strumenti urbanistici.
I permessi del Comune e della Soprintendenza, indotti in errore, sono stati quindi illecitamente rilasciati perché affetti da falsità ideologica ed in contrasto con le previsioni normative ed urbanistiche.
Viene quindi prospettata una responsabilità concorsuale tra proprietari e progettista con il concorso anche del costruttore che aveva realizzato l’opera, peraltro in difformità dal progetto presentato.
Le false attestazioni del progettista prevedevano che la nuova volumetria edificata potesse essere realizzata laddove invece non era consentita dall’indice di fabbricabilità del fondo agricolo; inoltre, era stata ottenuta in base ad un illecito asservimento urbanistico (con cessione di cubature) di terreni distanti ed in assenza dei requisiti relativi ad un’edificazione connessa ad un’attività agricola.
La cessione di cubatura
I giudici ricordano che:
la cessione di cubatura è un istituto di fonte negoziale, la cui legittimità è stata ripetutamente avallata in sede giurisprudenziale in forza del quale è consentita, a prescindere dalla comune titolarità dei due terreni, la “cessione” della cubatura edificabile propria di un fondo in favore di altro fondo, cosicché, invariata la cubatura complessiva risultante, il fondo cessionario sarà caratterizzato da un indice di edificabilità superiore a quello originariamente goduto.
Onde evitare la facile elusione dei vincoli posti alla realizzazione di manufatti edili in funzione della corretta gestione del territorio, il ricorso a tale meccanismo è tuttavia soggetto a determinate condizioni, una delle quali, rilevante anche nella vicenda esaminata, è costituita dall’essere i terreni in questione, se non precisamente contermini, quanto meno dotati del requisito della reciproca prossimità, perché altrimenti, attraverso l’utilizzazione di tale strumento sarebbe possibile realizzare scopi del tutto estranei ed, anzi, contrastanti con le esigenze di corretta pianificazione del territorio.
Nel caso di specie dalle prove assunte risultava che i terreni accorpati erano tra loro assai distanti.
Le responsabilità
I giudici di Cassazione osservano, poi, che dall’esame della pratica edilizia si comprende che non solo il progettista ma anche i proprietari conoscevano perfettamente la normativa applicabile e che hanno coscientemente cercato di aggirarla cercando di conferire all’illegittimo accorpamento da cui derivava l’aumento della volumetria assentibile; una parvenza formale di legittimità nonostante l’assenza dei necessari requisiti.
Si pensi, a tal proposito, alla conclamata distanza tra i fondi e all’assenza di ogni collegamento tra il fabbricato assentito e l’attività agricola, quindi la loro responsabilità è indubbia.
In merito alla posizione del costruttore, per la Cassazione non ha alcun fondamento un sua responsabilità ed è incomprensibile il contestato profilo di colpa per non aver adeguatamente controllato la validità dei titoli. Non è logicamente spiegato come egli potesse rendersi conto della illegittimità delle attestazioni del tecnico.

Ultimo aggiornamento

28 Marzo 2019, 19:33