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Decreto Sblocca cantieri, ecco le principali modifiche al Codice appalti

Decreto Sblocca cantieri in arrivo il Regolamento unico, la procedura negoziata fino a 200.

Data:
18 Aprile 2019

Decreto Sblocca cantieri in arrivo il Regolamento unico, la procedura negoziata fino a 200.000 euro, il massimo ribasso fino alla soglia UE e tanto altro

Dopo l’ok del Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 50 del 20 marzo 2019, è in circolazione la versione finale del decreto-legge Sblocca cantieri, in attesa dell’ok della Ragioneria e del Capo dello Stato.
Il decreto Sblocca cantieri è il provvedimento che introduce disposizioni urgenti che dovrebbero favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici.
Il testo finale contiene:
Capo I: Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana
Modifiche al codice dei contratti pubblici
Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa
Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali
Norme in materia di rigenerazione urbana
Capo II: Disposizioni relative agli eventi sismici nella regione Molise e dell’area etnea
Capo III: Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia nel 2017
Le modifiche al codice dei contratti pubblici
Le novità riguardano in particolare 79 modifiche al codice, tra cui:
le linee guida Anac ed i decreti attuativi (emanati ed ancora da emanare in attuazione del dlgs 50/2016) saranno sostituiti dal Regolamento unico; resteranno in vigore al massimo per 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge
l’innalzamento da 150.00 a 200.000 euro della soglia che permette di affidare direttamente i lavori con procedura negoziata e invito ad almeno tre operatori, senza bandire la gara
il massimo ribasso è il criterio principale per l’aggiudicazione degli appalti oltre i 200.000 euro e fino alla soglia Ue (5,5 milioni per i lavori): ci sarà la procedura aperta, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ed esclusione automatica delle offerte anomale. Verrà, quindi, eliminata la possibilità di procedere con procedure negoziate ad inviti che verranno sostituite sempre dalle gare (ora obbligatorie solo per quelle superiori ad 1 milione di euro
la soglia per gli affidamenti diretti da parte dei funzionari delle PA resta a 40.000 euro
la riapertura della finestra per gli appalti integrati per i progetti definitivi approvati entro il 31 dicembre 2020 e il bando deve essere pubblicato entro 12 mesi dall’approvazione del progetto
l’appalto integrato (gare su progetto definitivo) è previsto per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione della parti strutturali di opere e impianti
l’anticipazione del 20% del prezzo viene esteso a ogni tipo di appalto, anche ai servizi e forniture (prima era solo a vantaggio delle imprese di lavori pubblici)
l’innalzamento dal 30 al 50% della soglia, calcolata sull’importo complessivo del contratto, per affidare i lavori in subappalto
la cancellazione dell’obbligo di nominare una terna di subappaltatori con l’offerta e l’obbligo di dimostrare la presenza dei requisiti dei subaffidatari da parte degli offerenti
il pagamento diretto dei subappaltatori, ossia il pagamento diretto dei subaffidatari deve essere riconosciuto dalle stazioni appaltanti su richiesta dell’impresa
l’eliminazione del rito superaccelerato negli appalti, che imponeva di contestare subito ammissioni ed esclusioni e stabiliva una corsia accelerata per la decisione dei giudici
il ripristino degli incentivi 2% per i tecnici della PA
la possibilità per la stazione appaltante di verificare i requisiti solo dopo l’apertura delle offerte limitando il controllo al vincitore e
estendendolo a campione sugli altri concorrenti, se stabilito nel bando di gara
la possibilità di sostituire il Dgue con formulari standard nelle gare gestite con procedure telematiche, che dovrebbero risultare più semplici da compilare
l’eliminazione dell’obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione appaltante. I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti
la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare commissari di gara interni in caso di carenza di iscritti nell’albo gestito
dall’Anac
il termine massimo per il parere che il Clsp deve emettere sui progetti pubblici di competenza statale di importo superiore a 50 milioni di euro è ridotto a 60 giorni, dai 90 precedenti
le varianti di importo inferiore al 50% relative a progetti definitivi già approvati dal Cipe non dovranno essere rimesse di nuovo al Cipe ma potranno essere autorizzate direttamente dalla stazione appaltante
l’anticipazione dell’entrata in vigore di una serie di misure sulla partecipazione alle gare delle imprese in crisi.
Le modifiche introdotte entreranno in vigore solo dopo l’entrata in vigore del DL, ossia dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ultimo aggiornamento

18 Aprile 2019, 20:31