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Diritti di terzi: il Comune non è tenuto a verificare se vengono lesi

In caso di SCIA il Comune non è tenuto a controllare se siano lesi i diritti di terzi: ecco i nuovi chiarimenti del Consiglio di Stato Con la sentenza del Consiglio di Stato n.

Data:
14 Settembre 2018

In caso di SCIA il Comune non è tenuto a controllare se siano lesi i diritti di terzi: ecco i nuovi chiarimenti del Consiglio di Stato

Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5115/2018 viene chiarito che, in caso di titoli abilitativi o autorizzativi, l’amministrazione comunale non è tenuta a verificare, se e come, vengano lesi diritti di terzi, ma deve solo controllare il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie.

I fatti in breve

Al fine di eseguire lavori di manutenzione straordinaria, relativi all’istallazione di impianti tecnologici, occorrenti per la propria attività, una società presenta una SCIA al Comune nel 2014.

E’ da sottolineare che:

  • i lavori consistevano nell’apposizione di un tubo di sfiato sulla facciata dell’edificio condominiale
  • i lavori non erano stati preventivamente autorizzati da parte degli altri condomini

In conseguenza di ciò, condomini dello stabile diffidano il funzionario responsabile dell’area urbanistica del Comune chiedendo:

 di procedere all’immediata sospensione del titolo abilitativo per silenzio rilasciato, essendo stato reso su presupposti inesistenti

I condomini fondano la propria diffida (in particolare alla emanazione di provvedimento di sospensione) su due argomentazioni:

  • la prima consistente nell’affermare che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto subordinare il rilascio dell’assenso edilizio a specifica autorizzazione di assenso dei comproprietari
  • la seconda consistente nel rilievo che la richiesta di assenso edilizio non era stata corredata dalla indicazione delle autorizzazioni ottenute e contemplate dalla normativa di settore, così come previsto dal dpr 542/1994.

Non avendo riscontro alcuno da parte dell’Amministrazione e sentendosi lesi, presentano prima ricorso al Tar Campania e poi al Consiglio di Stato. In entrambi i casi i ricorsi vengono respinti.

La sentenza del Tar afferma, innanzitutto, l’inammissibilità del ricorso, in quanto rivolto avverso il silenzio serbato in ordine alla richiesta di revoca dell’attestato del responsabile dell’area urbanistica.

Si legge nella sentenza:

costituendo detto attestato null’altro che una dichiarazione di scienza, circa l’avvenuta presentazione della Scia da parte del legale rappresentante della società controinteressata, e circa l’assenza, successivamente a tale presentazione e fino alla data odierna di provvedimenti sospensivi dell’efficacia della Scia in questione, non è dato comprendere come un attestato di fatti “esistenti e veritieri” possa essere revocato

Quanto alla diffida ad adottare provvedimenti di sospensione dell’efficacia della Scia, la sentenza dichiara l’inammissibilità del ricorso:

per essere stato chiesto l’esercizio di poteri in autotutela, da parte dell’ente, in materia sottratta alla sfera di competenza giurisdizionale del G.A.

Il Consiglio di Stato sottolinea, poi, come la Pubblica Amministrazione non deve verificare ogni aspetto civilistico che potrebbe venire in rilievo, ma deve vagliare esclusivamente quelli urbanistici.

Inoltre, nel caso di specie, trattandosi non di “innovazioni”, bensì dell’uso a fini esclusivamente propri di un bene comune da parte di un condomino “senza evidenti alterazioni dello stesso e senza l’impedimento all’uso paritetico della facciata da parte degli altri comproprietari dell’immobile, non era necessario l’assenso degli altri contitolari all’istallazione sulla stessa facciata, del tubo di sfiato”.

Oggetto del giudizio è il silenzio serbato dall’amministrazione su quanto richiesto con la diffida del 2016, vale a dire l’adozione di un provvedimento di sospensione “del titolo abilitativo per silenzio dell’amministrazione”. Il Consiglio di Stato in merito ricorda che l’ambito del giudizio avverso il silenzio è definito:

  • sul piano soggettivo, con riferimento ai soggetti che hanno presentato l’istanza rimasta insoddisfatta a causa del silenzio dell’amministrazione, e dunque titolari della legittimazione ad agire
  • sul ipano oggettivo, dal provvedimento richiesto con l’istanza ed in ordine al quale l’amministrazione non ha esercitato il relativo potere, nemmeno in senso negativo

In conclusione, quindi, si ribadisce che l’obbligo di verifica dell’amministrazione concerne i soli aspetti di illegittimità segnalati, e nei limiti in cui detti aspetti riguardino una violazione di norme che, poste a tutela dell’interesse pubblico in materia edilizia e urbanistica, comportino (anche) una lesione di posizioni di interesse legittimo.

Ultimo aggiornamento

14 Settembre 2018, 23:39