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Impianti di radio-telecomunicazione: compatibilità urbanistica

Tar Calabria: gli impianti di radio-telecomunicazione, equiparati in via normativa alle opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili con qualunque destinazione di zona La particolare natura degli impianti di radio-telecomunicazione (cd.

Data:
22 Marzo 2018

Tar Calabria: gli impianti di radio-telecomunicazione, equiparati in via normativa alle opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili con qualunque destinazione di zona

La particolare natura degli impianti di radio-telecomunicazione (cd. impianti tecnologici), equiparati in via normativa alle opere di urbanizzazione primaria (vds. art. 86, comma 3, del d.lgs. 259/2003), rende l’installazione di tali manufatti compatibile con qualunque destinazione di zona (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10 giugno 2011 n. 882), consentendone l’installazione sia in aree private, che in aree pubbliche.

Lo ha affermato il Tar Calabria con la sentenza 595/2018 dello scorso 7 marzo, che ha accolto il ricorso presentato da una società di telecomunicazioni contro il diniego dell’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di telefonia mobile su un territorio di proprietà pubblica.

Ricordiamo che le opere di urbanizzazione primaria, ex art. 16, comma 7 del dpr 380/2001, sono soggette al rilascio del permesso di costruire.

In allegato, la sentenza 595/2018 del Tar Calabria.

Ultimo aggiornamento

22 Marzo 2018, 04:32