Sportello Unico per l'Edilizia

IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI NEGLI EDIFICI – Fissate le misure compensative ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali

Con il decreto direttoriale del 22 aprile 2016 – pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il 4 maggio 2016 – sono state dettate le disposizioni per l’applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali in relazione alle attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, elettricità ed elettronica, di cui alle lettere a) e b) del D.

Data:
11 Maggio 2016

Con il decreto direttoriale del 22 aprile 2016 – pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il 4 maggio 2016 – sono state dettate le disposizioni per l’applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali in relazione alle attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, elettricità ed elettronica, di cui alle lettere a) e b) del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
Qualora non risultino soddisfatti i requisiti previsti dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania), il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente.
Nei casi di titoli professionali conseguiti in ambito non comunitario, soggetti alla disciplina dell’art. 49 (Riconoscimento titoli abilitanti all’esercizio delle professioni) del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la misura compensativa consiste esclusivamente nella prova attitudinale.
La prova attitudinale, prevista dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 206/2007, si articola in una prova pratica e teorica, e in una prova orale, sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione), e verterà sulle materie indicate all’art. 2 del presente decreto.
L’esame teorico-pratico sarà organizzato dalla Regione territorialmente competente, la quale dovrà curare l’istituzione delle relative sessioni d’esame dinanzi a commissioni esaminatrici, presso strutture autorizzate. La Regione può avvalersi di rappresentanti del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e di funzionari della ASL settore prevenzione infortuni.
Il tirocinio di adattamento, consistente di un percorso formativo, della durata non superiore a tre anni, dovrà essere svolto presso una struttura autorizzata individuata dall’autorità regionale territorialmente competente, e verterà sulle materie elencate nell’articolo 2, comma 1, del presente decreto.
A conclusione del periodo stabilito, la struttura presso cui il tirocinio si è svolto dovrà comunicare l’esito con apposito verbale all’autorità regionale, la quale lo trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico.

Ultimo aggiornamento

11 Maggio 2016, 21:51