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Imu immobili in comodato d’uso, come applicare lo sconto?

Risoluzione Mef, i chiarimenti in merito alle agevolazioni Imu di immobili in comodato d’uso dal 2016 In seguito alle varie richieste di chiarimento in merito alle agevolazioni introdotte dalla legge di Stabilità 2016 su Imu immobili in comodato d’uso, il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato la risoluzione n.

Data:
27 Febbraio 2016

Risoluzione Mef, i chiarimenti in merito alle agevolazioni Imu di immobili in comodato d’uso dal 2016
In seguito alle varie richieste di chiarimento in merito alle agevolazioni introdotte dalla legge di Stabilità 2016 su Imu immobili in comodato d’uso, il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato la risoluzione n. 1/DF/2016.
La legge di Stabilità per il 2016 ha previsto, infatti, un’ulteriore agevolazione per le tasse sulla casa, oltre a quella per l’abitazione principale.
Si tratta di una riduzione del 50% della base imponibile Imu, e quindi anche Tasi, (avendo la stessa base imponibile) per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso ai parenti di primo grado (figli e genitori), che la utilizzano come abitazione principale.
Per poter usufruire della riduzione del 50% di Imu e Tasi in caso di immobile concesso in comodato al figlio o al genitore, come chiarito dal Ministero, è necessario che:
• il contratto deve essere registrato
• il comodante deve possedere un solo immobile in Italia
• il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato
• l’immobile concesso in comodato non deve rientrare tra le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (le cd. “abitazioni di lusso”)
• anche l’immobile del comodante destinato a propria abitazione principale non deve essere classificato tra le abitazioni di lusso
Il Ministero ricorda, inoltre, che è stata abrogata la disposizione che autorizzava i Comuni a disporre l’assimilazione dell’abitazione data in comodato a parenti a quella principale.
Pertanto, a decorrere dal 2016, i Comuni non possono più prevedere tale forma di equiparazione, che determinerebbe, inoltre, l’esenzione totale dall’Imu e Tasi e violerebbe i limiti imposti dal d.lgs. 446/1997 (l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi).
Ulteriori chiarimenti vengono, infine, forniti sul concetto di “immobile”, sulla registrazione del contratto di comodato e le pertinenze concesse in comodato unitamente all’immobile, per cui è applicabile il trattamento di favore previsto per l’abitazione.

Ultimo aggiornamento

27 Febbraio 2016, 06:30