Sportello Unico per l'Edilizia

“NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DALLE ESPOSIZIONI ALLA RADIOATTIVITÀ NATURALE DERIVANTE DAL GAS RADON IN AMBIENTE CONFINATO CHIUSO”

In esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n.

In esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 109/2019 del 09.10.2019 con la presente si avvisa la gentile utenza che la Regione Campania con la legge 13/2019 dell’08 luglio 2019, pubblicata sul BURC n. 40 del 15.07.2019, si pone l’obiettivo di assicurare il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all’attività dei radionuclidi di matrice ambientale, configurate da concentrazioni di gas radon negli edifici residenziali e non residenziali, fissando dei livelli limite di esposizione al gas radon per le nuove costruzioni e per quelle oggetto di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria e coerenti azioni di monitoraggio e risanamento per gli edifici esistenti non destinati alla residenza. Al fine di perseguire tali obiettivi, entro due anni dalla data di entrata in vigore della suindicata legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon in ambiente confinato (PNR).
Ai sensi dell’art. 3 e 4 della richiamata legge regionale fino all’approvazione del Piano regionale radon e agli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali di cui all’articolo 2, comma 5, chi detiene immobili che presentano le caratteristiche costruttive richiamate dalla normativa di riferimento è tenuto ad una serie di adempimenti nel rispetto della tempistica dettata dalla Legge stessa, al fine di garantire il non superamento livelli limite di esposizione al gas radon.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si porta a conoscenza della S.V., quanto segue:

NUOVI INTERVENTI EDILIZI – Per le nuove costruzioni e per quelle oggetto di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, eccetto i vani tecnici isolati o a servizio di impianti a
rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare la media annua di 200 Becquerel per metro cubo (Bq/m3), misurato con strumentazione passiva e attiva. Il progetto edilizio per le nuove costruzioni deve contenere, quindi, i dati necessari a dimostrare la bassa probabilità di accumulo di radon nei locali dell’edificio ed in particolare una relazione tecnica dettagliata contenente:
indicazioni sulla tipologia di suolo e sottosuolo;
indicazioni sui materiali impiegati per la costruzione;
soluzioni tecniche adeguate, in relazione alle tipologie di suolo e di materiali impiegati per la costruzione, idonee ad evitare l’accumulo di gas radon nei diversi locali.
Entro e non oltre sei mesi dal deposito della segnalazione certificata presentata ai fini della agibilità devono essere avviate su ogni locale della nuova costruzione le misurazioni del livello di concentrazione, con le modalità previste dalla legge in oggetto.

EDIFICI ESISTENTI – Per gli edifici esistenti, definiti dalle successive lettere a) e b), sono fissati i livelli limite di riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale:
per gli edifici strategici di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, n. 29581 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare i 300 Bq/m3, misurato con strumentazione passiva e attiva;
per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli di cui alla lettera a) e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/m3, misurato con strumentazione passiva.
Gli esercenti attività, poi, provvedono, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (13.10.2019) ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale suddivisa in due distinti semestri (primavera- estate e autunno-inverno) ovvero in più misure la cui somma sia pari ad un anno e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al Comune interessato e ad ARPA Campania della ASL di riferimento. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.
Qualora all’esito delle misurazioni previste, il livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite fissato dalla stessa legge, il proprietario dell’immobile dovrà attuare quanto previsto dall’art. 4 comma 3-4-5-6-7.

Per ogni altro adempimento si rimanda integralmente al dettato normativo di cui alla L.R. Campania n. 13/2019.

Ultimo aggiornamento

1 Novembre 2019, 18:53