Sportello Unico per l'Edilizia

NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA PER INTERVENTI EDILIZI RILEVANTI NELLE STRUTTURE TURISTICHE

La recente normativa ha modificato l’iter relativo ai titoli abilitativi riferiti agli interventi edilizi ragguardevoli, che interessano le strutture turistiche ricettive.

Data:
9 Marzo 2022

NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA
PER INTERVENTI EDILIZI RILEVANTI NELLE STRUTTURE TURISTICHE

AUTORIZZAZIONE UNICA (Titolo abilitativo)

La recente normativa [1] ha modificato l’iter relativo ai titoli abilitativi riferiti agli interventi edilizi ragguardevoli, che interessano le strutture turistiche ricettive.

La motivazione va ricercata nell’ottica della semplificazione, con il fine di racchiudere in un unico atto amministrativo, tutti gli assensi comunque denominati che si riferiscono all’esercizio dell’attività turistica, anche quelli non riguardanti la stessa attività edilizia.

Nasce così l’autorizzazione unica (ai lavori edili, ma anche all’esercizio specifico turistico [2] riguardante:

  • La costruzione di strutture ricettive.
  • La modifica, potenziamento o rifacimentototale o parziale delle suddette strutture.
  • La realizzazione delleopere connesse agli interventi di cui sopra e le infrastrutture indispensabili all’attività delle strutture ricettive

Regione – Competenza ad individuare la tipologia degli interventi edili rilevanti che interessano le strutture turistiche –

Premesso che spettano alle regioni l’individuazione degli interventi sottoposti alla presente disciplina e definire i limiti operativi della stessa autorizzazione, sono, in ogni caso, soggetti a Permesso di costruire/SCIA super, (come appunto la costruzione di strutture ricettive).

In particolare:

  • Gli interventi di nuova costruzione e le pertinenze il cui volume sia superiore al 20% di quello principale.
  • Gli interventi di lottizzazione e ristrutturazione urbanistica.
  • Gli interventi di ampliamento e sopraelevazione di edifici esistenti.
  • Gli interventi di ristrutturazioni edilizia “pesante”.
  • Riqualificazione, ricomposizione tipologica storica.
  • Ripristino tipologico.
  • Cambio di destinazione d’uso rilevante.
  • Ecc.

Interventi edilizi non rilevanti, che interessano le strutture turistiche

Rientrano fra gli interventi non rilevanti tutti quelli che sono assoggettati a CIL/CILA/CILAS/PAS e SCIA normale, e che in caso di abuso rispondono alle sanzioni di carattere esclusivamente amministrativo, se non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici.

Esempio:

  • Manutenzione straordinaria degli edifici.
  • Restauro e risanamento conservativo degli edifici.
  • Ristrutturazione edilizia (leggera), che NON comporti modifiche alla superficie e volumetria complessiva.
  • Cambio di destinazione d’uso NON rilevante.
  • Ecc.

Questi interventi edilizi minori sono esclusi da questa legislazione.

Regione – Competenza ad impartire le regole di applicazione –

Spetta alla regione disciplinare dal punto di vista normativo queste disposizioni, anche dal punto di vista organizzativo, con l’indicazione delle varie competenze spettanti agli uffici interessati.

Autorizzazione unica – Procedura per il rilascio –

Il procedimento relativo all’autorizzazione unica, prevede il rilascio della stessa a conclusione del procedimento, tramite la conferenza dei servizi (semplificata – decisoria), alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, (istituzioni, uffici, ecc.) che deve essere svolta nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione, con l’osservanza della tempistica prevista.

Strutture turistiche

La definizione delle strutture ricettive del turismo trovano riferimenti nel Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, che definisce le diverse tipologie e si occupa anche di altri aspetti attinenti alla classificazione sugli standard, ecc.

Le quattro categorie principali per le strutture turistiche ricettive sono le seguenti

1) Strutture ricettive alberghiere e para alberghiere (alberghi, motel, e simili)

2) Strutture ricettive extralberghiere (casa per ferie, Bed and breakfast, affittacamere, ostelli, e simili)

3) Strutture ricettive all’aperto (villaggi turistici, campeggi, e simili)

4) Strutture ricettive di mero supporto (area sosta camper, e simili)

Limiti degli interventi edili – Rispetto delle norme correlate –

La legislazione pone limiti e con riferimento ai lavori riferiti alle categorie sopra accennate, chiede il rispetto delle norme antincendio, dei vincoli culturali e del paesaggio[3] e si aggiunge anche l’osservanza ed il rispetto di tutta la normativa edilizia correlata all’attività turistica.

Strutture turistiche – Eventuale deroga agli strumenti urbanistici –

La nuova normativa ed il testo unico dell’edilizia non lo dicono in modo specifico, riguardo alle strutture turistiche, ma secondo una recente sentenza[4] viene confermato il precedente orientamento sulla possibilità, di ampliamento delle strutture ricettive turistiche anche in contrasto con gli strumenti urbanistici, perché ritenute di interesse pubblico, utilizzando la possibilità di deroga prevista dallo stesso testo unico[5], con deliberazione del Consiglio comunale, in osservanza delle normative riguardanti i vincoli.

Interventi edilizi non rilevanti, che interessano le strutture turistiche

Rientrano fra gli interventi non rilevanti tutti quelli che sono assoggettati a CIL/CILA/CILAS/PAS e SCIA normale, e che in caso di abuso rispondono alle sanzioni di carattere esclusivamente amministrativo, se non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici.

Esempio:

  • Manutenzione straordinaria degli edifici.
  • Restauro e risanamento conservativo degli edifici.
  • Ristrutturazione edilizia (leggera), che NON comporti modifiche alla superficie e volumetria complessiva.
  • Cambio di destinazione d’uso NON rilevante.
  • Ecc.

Questi interventi edilizi minori sono esclusi da questa legislazione.

Interventi edilizi LIBERI, che interessano le strutture turistiche

DPR n. 380/2001, art. 3 comma 1, lett. e.5, mod. dall’art. 10 c. 1/b – 2/bis legge n. 120/2020)

e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; 

Manufatti leggeri in strutture ricettive all’aperto (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) e assimilati

Glossario contenuto nel D.M. 2 marzo 2018, in riferimento alla Tab. “A”, Sezione II – Edilizia – attività n. 16. Tabella prevista dall’art. 1 c. 2 del D. Lgs. n. 222/2016 –

  • Impianti che siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.
  • campeggi devono essere in regola con titolo abilitativo (Permesso di costruire) e le varie autorizzazioni correlate alla attività.
  • Rientrano nell’attività edilizia libera anche le verande, le tettoie, le pensiline, poste a protezione dei caravan, camper, bungalow, ecc.
  • Se l’intervento è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Potrebbe rientrare nell’allegato “A19”)
  • Se l’intervento è posto al servizio di un’imbarcazione potrebbe essere necessaria l’autorizzazione del titolare del vincolo. (Es.: Demanio marittimo o Comune).

Sportello unico per l’edilizia

Il dirigente o il responsabile dello Sportello unico, secondo l’indirizzo regionale ha il compito di procedere all’organizzazione delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione unica, all’interno della quale si trova necessariamente anche il titolo abilitativo.

I tempi indicati dalla normativa specifica, per le convocazioni della conferenza dei servizi, le analisi e le determinazioni sono vincolanti per l’ufficio titolare della funzione edilizia.

[1] Legge n. 108/2021, art. 24/bis, che ha convertito in legge il DL n. 77/21. («Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»).

[2] Diverse normative concernenti i pubblici esercizi, di ordine sanitario, di sicurezza degli impianti, di sicurezza pubblica, di ordine fiscale, di prevenzione antincendio, ecc. disciplinano la gestione delle strutture turistiche.

[3] Gli interventi rilevanti in area con vincolo paesaggistico abbisognano dell’autorizzazione ordinaria. (D. Lgs. n. 42/04, art. 146).

[4] Consiglio di Stato con sentenza n. 346/2020.

[5] Art. 14 c. 1 DPR n. 380/01 (Permesso di costruire in deroga).

Ultimo aggiornamento

9 Marzo 2022, 20:01