Sportello Unico per l'Edilizia

Ok al Superbonus anche per i futuri proprietari

Per avere diritto alla detrazione è necessario che sia stato stipulato e registrato un contratto preliminare di vendita dell’immobile

Data:
10 Marzo 2022

Un contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate (FiscoOggi) per avere chiarimenti circa la possibilità di poter usufruire del Superbonus, in quanto sta per acquistare un appartamento all’interno di un condominio oggetto degli interventi agevolabili.

In particolare:

Sto per stipulare un contratto di compromesso per l’acquisto di un appartamento in un condominio. È vero che in qualità di “promissario acquirente” ho diritto ad usufruire del Superbonus 110% per i lavori edilizi che inizieranno a breve?

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Nel dare la risposta il Fisco chiarisce che, in linea generale, l’agevolazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento dell’avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese per questi lavori.

Inoltre, in base a quanto espresso nella circolare n. 24/2020, al punto 1.2:

Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.

Nello specifico, il contribuente sta per stipulare con la proprietà il cosiddetto “compromesso”, ovvero il contratto preliminare di vendita, con cui le parti sono intenzionate a concludere una compravendita. Si tratta di un contratto che ha effetti obbligatori, determinando di fatto l’obbligo per i contraenti di concludere il contratto di vendita definitivo in un momento successivo.

Pertanto, la risposta dell’Agenzia delle Entrate è positiva: il futuro acquirente dell’immobile oggetto degli interventi agevolati è tra i soggetti aventi il diritto di richiedere l’agevolazione prevista dal Superbonus se si è in presenza di:

  • tutti i requisiti e le condizioni richieste dalla legge per usufruire dell’agevolazione (articolo 119 del decreto legge n. 34/2020);
  • un contratto preliminare di vendita dell’immobile (il cosiddetto compromesso) che sia stato firmato e registrato.

Conclusioni

Il futuro acquirente di un appartamento con la firma del compromesso si assicura anche il diritto a usufruire del Superbonus per i lavori che stanno per essere avviati sul condominio.

Infine, continua il Fisco, in tale situazione NON è necessaria l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore, analogamente a quanto previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Ultimo aggiornamento

10 Marzo 2022, 19:36