Sportello Unico per l'Edilizia

Pannelli solari: nuovo modello unico per l’installazione di impianti fino a 200KW

MITE: per l’installazione di impianti fotovoltaici fino a 200 kW si potrà utilizzare il modello unico semplificato

Data:
3 Settembre 2022

Il Ministro della Transizione Ecologica ha firmato un decreto – datato 2 agosto 2022 – contenente il modello unico per installare impianti fotovoltaici sotto i 200 kw (la procedura è attualmente in vigore per gli impianti fino a 50kw).

Si tratta di un’importante semplificazione in materia di autorizzazioni edilizie – che da attuazione alle novità inserite dal DL 17/2022 (Energia) in quanto il nuovo modello unico sostituirà tutte le procedure e le autorizzazioni necessarie all’installazione dei moduli sugli edifici.

Il richiedente dovrà compilare il nuovo modello on line e trasmetterlo al suo gestore di rete.

Il perimetro di applicazione

Il decreto, quindi, definisce le condizioni e le modalità per l’applicazione del modello unico semplificato di cui al decreto del MISE 19 maggio 2015 agli impianti solari fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/2011.

Sono esclusi dal perimetro di applicazione, invece, gli impianti solari fotovoltaici installati in aree o su immobili di cui all’art.136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 42/2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo decreto.

Rientrano però nell’ambito di applicazione anche gli impianti solari fotovoltaici realizzati in aree o immobili vincolati ai sensi dell’art.136, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 42/2004, nel caso in cui i pannelli siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici ovvero nel caso in cui i manti delle coperture siano realizzati in materiali della tradizione locale.

Il modello unico

Per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di cui al comma 1 è approvato il modello unico di cui all’Allegato 1, costituito da una parte I recante i dati da fornire prima dell’inizio dei lavori e da una parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori.

Il Modello Unico reca almeno le seguenti informazioni:

  • a) i dati anagrafici del proprietario dell’immobile o del bene oggetto dell’intervento ovvero di chi abbia titolo per presentare il Modello Unico (nel seguito: “soggetto richiedente”), l’indirizzo dell’immobile o la collocazione del bene oggetto dell’intervento e la descrizione sommaria dell’intervento;
  • b) la dichiarazione del soggetto richiedente di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell’intervento alle regole dell’arte e alle normative di settore;
  • c) i dati funzionali alla connessione e all’accesso al mercato da parte degli impianti di produzione di cui al comma 1.

Il modello unico serve a modificare, potenziare, connettere e mettere in esercizio impianti che abbiamo le seguenti caratteristiche:

  • devono essere ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per cui siano necessari interventi attraverso lavori semplici di realizzazione, modifica o sostituzione di impianti preesistenti e per la connessione del gestore di rete;
  • devono avere potenza nominale non superiore a 200 kW;
  • devono essere soggetti a richiesta di ritiro dell’energia elettrica da parte del Gse, ivi incluso il ritiro dedicato, o devono cedere l’elettricità prodotta al mercato mediante sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal Gse.

Il ruolo del gestore

Il nuovo modulo di cui sopra dovrà essere trasmesso dal richiedente al suo gestore di rete, che effettuerà le verifiche e, in caso di esito positivo, avvierà automaticamente l’iter di connessione alla rete.

A seguito del ricevimento della parte II del Modello Unico, il gestore di rete provvede a:

  • a) inviarne copia al Comune, tramite PEC;
  • b) inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE ovvero all’utente del dispacciamento diverso dal GSE nei casi di cessione dell’energia elettrica a mercato;
  • c) caricare sul portale Gaudì l’avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi dell’impianto;
  • d) addebitare l’eventuale saldo del corrispettivo di connessione;
  • e) inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente.

Entrata in vigore

L’ultimo articolo del provvedimento specifica che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Ultimo aggiornamento

3 Settembre 2022, 06:43