Sportello Unico per l'Edilizia

Pavimentazione area esterna: che titolo edilizio occorre?

Tar Puglia: la pavimentazione esterna di rilevante estensione, anche se contenuta nell’indice di permeabilità del fondo, necessita del permesso di costruire

Data:
19 Febbraio 2022

La realizzazione di una pavimentazione su area esterna annessa ad un fabbricato quando può rientrare in edilizia libera e quando, invece, è assentibile tramite un permesso di costruire?

Un nuovo chiarimento in proposito ci giunge dal Tar Puglia con la sentenza n. 30/2022.

Il caso di una pavimentazione alla palladiana realizzato su area esterna al fabbricato

Un amministrazione comunale contestava la realizzazione di alcuni interventi edilizi realizzati da una privata sul proprio immobile, ritenuti in abuso poiché realizzati senza il necessario permesso di costruire.

Tra gli interventi esterni al fabbricato, ingiunti ad essere demoliti dal Comune, risultava un piazzale in pendenza rivestito con pavimento in pietra naturale posato alla palladiana (pavimentazione realizzata con grosse scaglie di marmo o pietra di varie dimensioni e, a volte, anche di diverso colore, poste ad opera incerta) delle dimensioni di circa 150 m².

La proprietaria dell’opera contestata decideva di far ricorso al Tar, poiché sosteneva si trattasse di opera di modesta entità riconducibile in edilizia libera ovvero ad interventi per i quali era sufficiente la comunicazione di inizio lavori.

La sentenza del Tar Puglia: 150 m² di pavimentazione non costituiscono opera di modesta entità

A parere dei giudici del Tar l’opera in discussione è riconducibile ad interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. d) e 10, comma 1, lett. c) del dpr 380/2001, con conseguente necessità del permesso di costruire.

Essi spiegano che per giurisprudenza costante:

gli interventi di pavimentazione esterna, anche ove contenuti entro i limiti di permeabilità del fondo, sono realizzabili in regime di edilizia libera soltanto laddove presentino una entità minima, sia in termini assoluti, che in rapporto al contesto in cui si collocano e all’edificio cui accedono.

Solo in presenza di queste condizioni tali opere possono infatti ritenersi realmente irrilevanti dal punto di vista urbanistico ed edilizio, e quindi sottratte al controllo operato dal Comune attraverso il titolo edilizio;

nel caso in esame, invece, l’area pavimentata esterna realizzata ha, appunto, la rilevante dimensione di circa 150 m², e, pertanto, ha certamente determinato una tangibile trasformazione urbanistico – edilizia.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

Ultimo aggiornamento

19 Febbraio 2022, 07:26