Sportello Unico per l'Edilizia

Permesso di costruire: il Comune non può revocarlo

Il Tar Calabria chiarisce che una volta concesso il Comune non può revocare un permesso di costruire Con la sentenza n.

Data:
21 Dicembre 2018

Il Tar Calabria chiarisce che una volta concesso il Comune non può revocare un permesso di costruire

Con la sentenza n. 713/2018 il Tar Calabria ribadisce che il permesso di costruire è assolutamente irrevocabile; in casi particolari può essere annullato, ma solo per motivi di legittimità.

I fatti in breve

Il proprietario di un immobile presenta ricorso contro il provvedimento con cui il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune disponeva la revoca dell’ autorizzazione concernente il mutamento di destinazione d’uso di alcuni locali da attività commerciale ad uso residenziale.

Infatti, a seguito della segnalazione-denuncia di alcuni confinanti, il Comune nel 2008 ha revocato l’assenso a suo tempo manifestato, ordinando il ripristino dello stato originario dei locali.

La prima precisazione del Tar riguarda la natura del provvedimento impugnato che deve più correttamente qualificarsi come un annullamento d’ufficio e non come una revoca.

Il Tar Calabria precisava che:

di norma, tutti i provvedimenti amministrativi discrezionali destinati a produrre effetti che si protraggono nel tempo sono revocabili, nel momento in cui il protrarsi degli stessi non risulti più conforme all’interesse pubblico.

Nel caso del permesso di costruire, ma la riflessione può tranquillamente estendersi a qualsiasi altro titolo edilizio ivi compresa l’autorizzazione al mutamento della destinazione d’uso, in considerazione del limitato ambito di discrezionalità insito nel potere di rilasciarlo e dell’affidamento che si genera con il suo ottenimento in capo al richiedente, la legge ne ha statuito la sua assoluta irrevocabilità (art.11 comma 2 dpr 380/01).

Sotto questo profilo, pertanto, il permesso di costruire non può essere revocato dall’organo competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (cfr. TAR Campania, Napoli sez. III 07.06.13 n.3053; TAR Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, 23.10.14 n.365), ma può essere solo annullato per motivi di legittimità.

In tale ipotesi, l’ente procedente è tenuto ad emanare un provvedimento di secondo grado seguendo un percorso procedimentale identico a quello che ha portato al rilascio del titolo richiesto che comprende l’avvio del procedimento, la dimostrazione della sussistenza di un interesse pubblico concreto e specifico al ritiro del precedente atto, della necessaria ponderazione di ogni eventuale opposto interesse del destinatario e dei controinteressati e della congruità del provvedimento in termini di ragionevolezza del tempo trascorso, tenendo conto soprattutto dell’affidamento incolpevole maturato in capo al richiedente.

Nel caso di specie, si è al cospetto non di provvedimento di revoca dell’originaria autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso quanto del suo annullamento d’ufficio ex art.21 nonies della L.241/90, avviato e disposto dalla stessa Amministrazione Comunale che l’ha posto in essere per la sua presunta illegittimità originaria, senza tuttavia dare sufficiente risalto né ad un interesse pubblico concreto e specifico diverso dal mero ripristino della legalità violata né dell’affidamento dei ricorrenti .

Pertanto il ricorso è stato accolto da Tar.

Ultimo aggiornamento

21 Dicembre 2018, 22:04