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Tassa sui condizionatori, libretto di impianto e rapporto di controllo. Facciamo chiarezza

“Tassa sui condizionatori”, facciamo chiarezza su chi deve pagarla, chi deve possedere il libretto di impianto e chi deve effettuare i controlli di efficienza energetica Ha destato molte preoccupazioni la notizia diffusa dai media nei giorni scorsi, secondo cui il Governo avrebbe introdotto una nuova tassa sui condizionatori.

Data:
30 Luglio 2015

“Tassa sui condizionatori”, facciamo chiarezza su chi deve pagarla, chi deve possedere il libretto di impianto e chi deve effettuare i controlli di efficienza energetica

Ha destato molte preoccupazioni la notizia diffusa dai media nei giorni scorsi, secondo cui il Governo avrebbe introdotto una nuova tassa sui condizionatori.

Prontamente è arrivata la smentita del Ministero dello Sviluppo economico che ha diffuso una nota in cui chiarisce l’esatta portata del nuovo provvedimento.

Si tratta di una novità che è stata introdotta in Italia già nel 2014 in adeguamento alle norme europee sulla tutela dell’ambiente e che comporta l’obbligo, per i possessori di impianti climatizzazione estiva (tra cui i classici condizionatori) con potenza superiore a 12 kW, di sottoporli a controlli periodici.

I proprietari che non si adeguano sono puniti con multe da 500 a 3.000 euro.

Da sottolineare, innanzitutto, che l’obbligo non riguarda tutti i condizionatori: un impianto domestico difficilmente supera i 3 kW.

Di seguito cerchiamo di chiarire la questione che ha generato grande confusione tra libretto di impianto, rapporto di controllo e tassa sui condizionatori.

Tassa condizionatori, libretto di impianto e controlli periodici

Occorre fare alcune precisazioni, visto alcuni fraintendimenti che si stanno generando.

Il libretto d’impianto è obbligatorio per ogni impianto termico.

Pertanto è fondamentale fare riferimento alla definizione di “impianto termico” che nel tempo ha subito vari cambiamenti.

Secondo la versione attualmente in vigore, il D.Lgs. 192/05 (come modificato dalla Legge 90/2013) definisce impianto termico:

  • impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”

Pertanto, stando alla definizione di impianto termico e al DM 10 febbraio 2014, tutti i condizionatori per la climatizzazione estiva devono essere dotati di libretto di impianto.

Discorso diverso è per i controlli periodici di efficienza energetica (D.P.R. 74/2013).

I controlli periodici di efficienza energetica sono controlli che attestano il grado di efficienza degli impianti e sono obbligatori su impianti di climatizzazione invernale di potenza utile nominale uguale o maggiore a 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale uguale o maggiore a 12 kW. I rapporti di controllo devono essere compilati in occasione degli interventi di manutenzione – secondo quanto disposto dalle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione delle macchine – oppure durante interventi di riparazione e manutenzione straordinaria.

Occorre comunque rispettare per gli impianti di climatizzazione estiva la periodicità di trasmissione del rapporto di controllo:

  • ogni 4 anni per impianti di potenza compresa fra 12 kW e 100 kW
  • ogni 2 anni per impianti con potenza superiore a 100 kW

L’operatore tecnico avrà l’obbligo di rilasciare al cliente il cosiddetto rapporto di efficienza energetica e di trasmetterlo al catasto regionale di competenza secondo le scadenze temporali previste dal decreto per tipologia di impianto.

In definitiva, per gli impianti di climatizzazione estiva con potenza inferiore a 12 kW non vanno rilasciati i rapporti di controllo di efficienza energetica, ma il libretto di impianto è comunque necessario.

Differenza tra BTU e kW

Generalmente i condizionatori commerciali sono classificati in base ai BTU, British Thermal Unit, che è l’unità di misura dell’energia usata negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

La corrispondente unità di misura utilizzata nel Sistema Internazionale è, invece, il Joule (J).

Una BTU è definita dalla quantità di calore richiesta per alzare la temperatura di 1 libbra di acqua da 39 °F a 40 °F.

Il valore abitualmente riportato sui condizionatori in commercio va inteso come BTU/h, al fine di effettuare la conversione in kW (per ragionare in termini di potenza e non di energia).

In particolare,

  • 1 watt è circa pari a 3,412 BTU/h

Pertanto,

  • un condizionatore di 12.000 BTU all’ora equivale a una potenza di circa  3,517 kW
  • un condizionatore di 9.000 BTU all’ora equivale a una potenza di circa 2,638 kW

I condizionatori maggiormente diffusi sul mercato hanno proprio le potenze di 9.000 e 12.000 BTU all’ora; tali condizionatori, quindi, sono a tutti gli effetti impianti termici e hanno bisogno di un libretto di impianto ma non di un rapporto periodico di controllo, se non nel caso di manutenzione dell’impianto stesso.

Ultimo aggiornamento

30 Luglio 2015, 21:53