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Volume tecnico: non devono sussistere requisiti di abitabilità

Tar Puglia: deve escludersi che un locale con requisiti di abitabilità possa considerarsi volume tecnico I volumi o vani tecnici sono quelli “strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.

Data:
2 Luglio 2018

Tar Puglia: deve escludersi che un locale con requisiti di abitabilità possa considerarsi volume tecnico

I volumi o vani tecnici sono quelli “strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche“.

Lo ha precisato il Tar Puglia con la sentenza 1042/2018 dello scorso 21 giugno, che ha richiamato la circolare n. 2474 del 1973 del Ministero dei Lavori Pubblici, secondo cui la definizione “può trovare applicazione soltanto nei casi in cui i volumi tecnici non siano diversamente definiti o disciplinati dalle norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune” e che, in ogni caso, la loro sistemazione “non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell’insieme architettonico“.

Vengono, in seguito, richiamati i tre parametri di riferimento per l’identificazione dei volumi tecnici:

  • il primo ha carattere positivo ed è di tipo funzionale, dovendo sussistere un rapporto di strumentalità necessaria del volume tecnico con l’utilizzo della costruzione;
  • il secondo e il terzo hanno carattere negativo e sono collegati: all’impossibilità di elaborare soluzioni progettuali diverse all’interno della parte abitativa, per cui tali volumi devono essere ubicati solo all’esterno; ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra le esigenze edilizie ed i volumi, che devono limitarsi a contenere gli impianti serventi della costruzione principale e devono essere completamente privi di una propria autonomia funzionale, anche solo potenziale.

Quindi, si può escludere dall’appartenza a volume tecnico un locale con requisiti di abitabilità, reso non abitabile con una semplice operazione di tamponamento delle finestre, essendo questa “una operazione in sé talmente semplice, reversibile e surrettizia da non privare l’ambiente della sua intrinseca qualità abitativa” (Consiglio di Stato, sezione VI, n. 2825/2014). Non solo: anche la realizzazione di un locale sottotetto con vani distinti e comunicanti con il piano sottostante mediante una scala interna costituisce “indice rilevatore dell’intento di rendere abitabile detto locale, non potendosi considerare volumi tecnici i vani in esso ricavati“.

Sono esclusi dalla nozione di vano tecnico anche: i vani scala, le verande, se di dimensioni superiori ad ospitare un impianto tecnologico come una caldaia ed i piani interrati, se utilizzati come locali complementari all’abitazione.

Ultimo aggiornamento

2 Luglio 2018, 23:31