17 Dicembre 2022
Le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico
Il Ministero dell’Interno, con il Decreto in argomento ha emanato, nell’ambito delle norme tecniche di cui al Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, disposizioni tecniche di prevenzione incendi specificamente rivolte alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.
Le nuove norme tecniche si possono applicare alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, di cui all’allegato I del DPR n. 151/2011, ivi individuate con il numero 65, ossia: locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2.
Le nuove norme tecniche di prevenzione incendi, che sono applicabili in alternativa a quelle di cui al DM Interno 19 agosto 1996, si riferiscono sia alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto che a quelle di nuova realizzazione e possono essere applicate anche alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico aventi carattere temporaneo.
Il DM Interno 22 novembre 2022, per le finalità illustrate detta, altresì, disposizioni di coordinamento agli artt. 2, c.1, 2-bis, c.1, 5, c.1-bis e introduce all’allegato 1 del suddetto DM Interno 3 agosto 2015, nella sezione V recante «Regole tecniche verticali », il capitolo «V.15 – Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.
La disposizione in esame esclude, infine, dal campo di applicazione della regola tecnica in argomento: a) i luoghi non delimitati; b) gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori (ad es: bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi karaoke …, privi di spazi ed allestimenti dedicati agli avventori (ad es: bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi karaoke …, privi di spazi ed allestimenti dedicati agli avventori per assistere alle rappresentazioni o per danzare; c) le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla L. n. 337/1968, per cui si applica la normativa vigente.
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