Sportello Unico per l'Edilizia

Oneri di Urbanizzazione

delibera del consiglio comunale Il principio generale della onerosità della concessione edilizia è stato introdotto dall’art.

delibera del consiglio comunale


Il principio generale della onerosità della concessione edilizia è stato introdotto dall’art. 3 della legge sui suoli 28 Gennaio 1977, N. 10 il quale stabilisce che la concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché del costo di costruzione. Il contributo è dovuto non solo da chi deve edificare su di un area su lotti non urbanizzati ma anche da parte di coloro che debbono edificare su di un area già dotata di tutte le opere di urbanizzazione.

L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti dall’art. 4 della Legge 29 Settembre 1964, N. 847 modificato dall’art. 44 della Legge 22 Ottobre 1971, N. 865, e dall’art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001,  è stabilita, a norma dello stesso comma 4, con deliberazione del Consiglio Comunale in base alle tabelle parametriche che ha definito la Regione Campania per classi di Comuni in relazione:

  • all’ampiezza ed all’andamento demografico dei Comuni;
  • alle caratteristiche geografiche dei Comuni;
  • alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
  • ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazioni dell’Art. 41 – quinquies, penultimo ed ultimo comma, della legge 17 Agosto 1942 N. 1150 e successive  modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi Regionali;
  • alla classificazione sismica del Comune.

Gli oneri di urbanizzazione riguardanti gli edifici residenziali sono definiti a metro cubo vuoto per pieno della volumetria oggetto del permesso di costruire, calcolata tenendo conto anche dei piani seminterrati o completamente interrati. Per le costruzioni o gli impianti destinati alle attività industriali e/o artigianali, nonché alle attività turistiche, commerciali e direzionali, gli oneri sono calcolati a metro quadrato di superficie lorda complessiva di pavimento, compresi i piani seminterrati e interrati, la cui destinazione d’uso comporti una permanenza anche temporanea di persone addette a tali attività. Per le prime (impianti destinati ad attività industriali o artigianali) si computa anche la superficie utilizzabile per gli impianti, con esclusione delle opere necessarie al trattamento o allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio dell’attività produttiva.

I volumi e gli spazi che sono destinati al ricovero di autovetture, non vengono computati, salvo che per la quota eccedente quella richiesta obbligatoriamente per parcheggio.

Ultimo aggiornamento

28 Dicembre 2018, 16:19