21 Ottobre 2022
Nuove modalità di funzionamento degli impianti termici
Con il D.M. n. 383 del 06/10/2022 vengono individuate speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023.
Tra le misure previste da questo piano finalizzato a limitare gli effetti della corsa al prezzo del gas ce n’è una che coinvolge direttamente le abitazioni e i condomini e che, vuoi per le diverse temperature che caratterizzano le diverse aree dell’Italia, con inverni più o meno rigidi, prevedono una stretta sull’uso del riscaldamento che varia a seconda della collocazione geografica del singolo comune. Rimangono ferme le possibilità contemplate dall’art. 5, recante “Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici”, in deroga alle misure che limitano l’utilizzo degli impianti termici durante il periodo invernale.
I Sindaci, in particolare, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili. Ovviamente, i sindaci dovranno assicurare l’immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati.
La suddivisione del territorio nazionale in 6 zone climatiche
Il D.P.R. n. 74/2013 ha suddiviso il territorio nazionale in 6 zone climatiche in base alla media delle temperature giornaliere. La zona A (comuni con gradi-giorno inferiori a 600), B (tra 600 e 900); C (tra 901 e 1400), D (tra 1401 e 2100), E (tra 2101 e 3000) ed F (comuni con gradi-giorno superiori a 3000).
Tempi di accensione
I tempi di accensione vengono ridotti rispetto alle previsioni del D.P.R. n. 74/2013. In particolare, durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del D.P.R. n. 74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.
La riduzione del periodo di accensione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche. Pertanto, l’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti:
1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.
- Allegati (2)
- D.M. n. 383 del 06-10-2022 [244 KB]
- 63523fb6c96b8 [85 KB]
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