25 Settembre 2018
Agibilità: come funziona il meccanismo del silenzio-assenso
Tar Lazio: l’agibilità si forma tramite il meccanismo del silenzio-assenso in presenza di una domanda completa della documentazione prevista dalla medesima norma e in assenza, di contro, di una richiesta istruttoria formulata dall’amministrazione nell’ambito della prescritta modalità procedimentale
In materia di agibilità, il trascorrere del termine di cui all’art. 25 del dpr 380/2001, in presenza di una domanda completa della documentazione prevista dalla medesima norma e in assenza, di contro, di una richiesta istruttoria formulata dall’amministrazione nell’ambito della prescritta modalità procedimentale, porta all’automatica maturazione del silenzio-assenso.
Lo ha affermato il Tar Lazio con la sentenza 9236-2018 dello scorso 10 settembre, che ha accolto il ricorso inerente l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sulla domanda di agibilità di un edificio, con conseguente impossibilità, per il comune, di manifestare sulla domanda stessa un diverso avviso, a ben nove anni di distanza senza avviare un procedimento in autotutela.
I giudici amministrativi evidenziano in ogni caso che “l’amministrazione mantiene pur sempre la facoltà di provvedere favorevolmente con un provvedimento espresso che sia di maggior tutela per il privato, ma ove ritenga di dover procedere negativamente, non può che provvedere secondo i principi dell’esercizio dell’autotutela, posti a garanzia dei principi di certezza dell’ordinamento e del buon andamento della P.A., secondo quanto specificamente disposto dalla legge con la norma di chiusura di cui all’art. 26 T.U“.
Pertanto, nel caso di specie il comune avrebbe dovuto tempestivamente chiedere all’istante, nel 2009, tutti i documenti eventualmente mancanti per il perfezionamento della pratica e, ove in possesso di nuovi elementi, relativi a circostanze successive alla presentazione della domanda e ad opere ulteriori effettuate sull’immobile in tempi più recenti, avrebbe dovuto avviare un procedimento per agire in autotutela sul provvedimento tacito già formatosi, senza poter semplicemente assumere una nuova determinazione sulla originaria richiesta, considerando il silenzio-assenso tamquam non esset.
Gli atti, quindi, devono essere annullati poiché il silenzio-assenso si è già formato.
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