Edilizia

8 Marzo 2018

Ampliamento abusivo: è possibile la multa in luogo della demolizione?

Per sanare un ampliamento abusivo è necessaria la demolizione; la multa alternativa alla demolizione è possibile solo in pochi casi. I chiarimenti del CdS

La realizzazione di un ampliamento abusivo (senza titolo abilitativo) di un edificio va punito con la demolizione: la mancanza di autorizzazioni è sufficiente per giustificare la demolizione.

La norma che consente una sanzione alternativa alla demolizione non è applicabile alle opere realizzate senza titolo per ampliare un manufatto preesistente. C’è solo un possibilità di scampo: il responsabile dell’abuso può chiedere all’Amministrazione di non demolire e di pagare una multa alternativa, solo se viene opportunamente dimostrato che la demolizione può causare danni alla parte di edificio realizzata in modo legittimo.

Il chiarimento arriva dalla recente sentenza del Consiglio di Stato (sentenza 1087/2018).

Il fatto

Il caso in esame riguarda la realizzazione di un intervento di ampliamento di una costruzione senza titolo edilizio.

Il Comune, dopo aver accertato l’abuso relativo all’ampliamento di un edificio, emana l’ordine di demolizione delle opere abusive nei confronti dei proprietari.

I proprietari propongono ricorso al Tar Milano, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune, ai sensi del dpr 380 del 2001, del dlgs 42/2004 e della legge regionale 12/2005, in relazione ai lavori abusivi realizzati in area assoggettata a tutela paesaggistica.

La sentenza di primo grado del Tar lombardo conferma l’ordine di demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.

Contro tale sentenza i proprietari dell’abuso propongono ricorso in appello con le seguenti motivazioni:

  • mancato esame della documentazione tecnica di parte ricorrente e genericità dell’ordinanza di demolizione in ordine alla parte dispositiva
  • carenza della motivazione in ordine all’esigenza della demolizione totale e mancato esame di alternative possibili

Secondo il Cds l’appello risulta infondato.

In merito al primo motivo i giudici di palazzo Spada ricordano il consolidato principio (ribadito dall’Adunanza plenaria cfr. dec n. 9 del 2017) secondo cui:

i provvedimenti con cui viene ingiunto la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso.

Nel caso in esame, l’ordinanza appare estremamente dettagliata, sia in relazione alla ricostruzione ed individuazione degli abusi, nonché in merito alla relativa qualificazione. Pertanto l’ordine di demolizione delle opere realizzate può ritenersi sufficientemente motivato per effetto della descrizione dell’abuso accertato (accertamento della sua consistenza fisica): presupposto giustificativo, necessario e sufficiente a fondare l’emanazione della misura sanzionatoria della demolizione.

In merito al secondo motivo, i giudici precisano che:

il privato, sanzionato con l’ordine di demolizione per la costruzione di un’opera edilizia abusiva, non può invocare tout court l’applicazione a suo favore dell’art. 34 del dpr 380/2001: è necessario fornire un’idonea documentazione atta a dimostrare che la demolizione implicherebbe una notevole spesa e potrebbe incidere sulla funzionalità interna del locale preesistente.

Nel caso in esame non è stato fornito alcun elemento concreto da parte appellante al fine di evidenziare l’eventuale rischio per le parti non abusive; c’è, quindi, il mancato assolvimento dell’onere probatorio in capo alla parte ricorrente, chiesto dalla norma che eccezionalmente consente una sanzione alternativa alla demolizione.

Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 01 giugno 2016 n. 2325), la stessa norma non è applicabile alle opere realizzate senza titolo per ampliare un manufatto preesistente.

Conclusioni sentenza CdS

Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato respinge l’appello in base ai seguenti motivi:

  • l’ordine di demolizione è un atto dovuto per sanzionare l’abuso e ripristinare lo stato dei luoghi nell’interesse della comunità; e non deve essere motivato da ragioni di pubblico interesse, l’unico interesse da tutelare è il ripristino della legittimità violata attraverso la rimozione dell’abuso
  • non è stata fornita una documentazione in grado di dimostrare i potenziali rischi derivanti dalla demolizione ed è illegittima, quindi, la richiesta di una possibile multa alternativa alla demolizione

Confermato, quindi, l’abbattimento delle parti costruite abusivamente.

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