Sportello Unico per l'Edilizia

Bonus ristrutturazione, quando è necessaria la comunicazione Asl?

Notifica preliminare e comunicazione Asl, ecco i chiarimenti su quando occorre inviarla per usufruire del bonus ristrutturazione L’Agenzia delle Entrate ha risposto, tramite il canale FiscoOggi, ad un quesito relativo alla detrazione fiscale e comunicazione preliminare: Per poter beneficiare della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir), l’invio (con raccomandata a/r o altre modalità stabilite dalla Regione) della comunicazione all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente non è sempre necessario La comunicazione all’Asl competente per territorio (da inviare con raccomandata A.

Data:
15 Ottobre 2017

Notifica preliminare e comunicazione Asl, ecco i chiarimenti su quando occorre inviarla per usufruire del bonus ristrutturazione

L’Agenzia delle Entrate ha risposto, tramite il canale FiscoOggi, ad un quesito relativo alla detrazione fiscale e comunicazione preliminare:

Per poter beneficiare della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir), l’invio (con raccomandata a/r o altre modalità stabilite dalla Regione) della comunicazione all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente non è sempre necessario

La comunicazione all’Asl competente per territorio (da inviare con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) deve contenere le seguenti informazioni:

  • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
  • natura dell’intervento da realizzare
  • dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione
  • data di inizio dell’intervento di recupero.

La comunicazione non deve essere effettuata quando non è previsto l’obbligo della notifica preliminare all’Asl.

Prendiamo spunto per approfondire gli aspetti relativi alla notifica preliminare Asl: cos’è, quando è necessaria, cosa deve contenere, le modalità di invio e di conservazione.

Notifica preliminare Asl

L’art. 99 del dlgs 81/2008 prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmetta all’Asl e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare.

Contenuto

Il documento deve essere elaborato conformemente all’allegato XII del testo unico e contenere, quindi, in base a quanto disposto:

  • data della comunicazione
  • indirizzo del cantiere
  • generalità del committente/i
  • natura dell’opera
  • responsabile/i dei lavori
  • coordinatore per la sicurezza durante la progettazione dell’opera
  • coordinatore per la sicurezza durante la realizzazione dell’opera
  • data presunta d’inizio dei lavori in cantiere
  • durata presunta dei lavori in cantiere
  • numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
  • numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
  • identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate
  • ammontare complessivo presunto dei lavori

E’ consigliabile, inoltre, inserire anche le generalità del progettista e del direttore dei lavori e gli estremi del titolo edilizio.

Quando è necessaria

La notifica preliminare Asl non va trasmessa sempre, ma soltanto per alcune tipologie di cantiere.

L’art. 99 del dlgs 81/2008 definisce, infatti, compiutamente i casi in cui occorre procedere alla notifica preliminare:

  • cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea
  • cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera
  • cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno

Invio e conservazione

Le modalità di invio della notifica preliminare possono variare in base alla Regione; tuttavia, in linea generale è possibile eseguire una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure per via telematica, tramite PEC (posta elettronica certificata).

Una copia della notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente (art. 99 del testo unico).

Tra la documentazione da conservare ed esibire in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, c’è proprio la notifica preliminare Asl; condizione necessaria, laddove previsto, anche per accedere ai benefici delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni o altre tipologie di interventi che rientrano in tale ambito.

Ultimo aggiornamento

15 Ottobre 2017, 01:47