Edilizia

24 Maggio 2023

Casetta sull’albero: quando è necessario il permesso di costruire

Nella sentenza 507/2023 del 15 maggio scorso il Tar Liguria tratta il caso di una casetta in legno sull’estremità più alta di un tronco di palma alla quale è stata tagliata la chioma in seguito alla morte della pianta perché colpita da un parassita.

Il comune ne aveva ingiunto la demolizione in quanto abusiva (priva del permesso di costruire).

La casetta, qualificata dal ricorrente come opera edilizia libera, si sviluppa su due livelli:

  • al piano inferiore è situato un terrazzino ad un’altezza di 2 metri circa da suolo;
  • al piano superiore, raggiungibile con apposita scala a pioli, si trova un vano chiuso avente una superficie di circa 4 mq, dotato di tre finestre, tavolo, sedie e impianto elettrico.

L’opera, realizzata “senza l’ausilio di nessun tipo di fondazione” se non quella dell’ancoraggio al suolo del tronco della palma, sarebbe utilizzata anche dai bambini del circondario per giocare.

I motivi del provvedimento comunale

L’impugnata ordinanza demolitoria è fondata sulla ragione decisiva della qualificazione del manufatto come “nuova costruzione” soggetta al permesso di costruire.

Pertanto l’effettiva natura di nuova costruzione dell’opera renderebbe legittimo l’ordine di demolizione, essendo quindi irrilevante che – come sostiene il ricorrente – non sussistano vincoli idrogeologici o paesaggistici.

Questa casa sull’albero richiede il permesso di costruire: ecco perché

Il TAR da ragione al comune, sostenendo che il manufatto non è riconducibile all’edilizia libera di cui all’art. 6 del Testo Unico Edilizia né all’ipotesi dell’attrezzatura ludica.

Più propriamente esso è qualificabile ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e-5) del dpr 380/2001 secondo cui sono considerate nuove costruzioni “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.

Nel caso di specie la “casetta” in questione:

  • costituisce un vero e proprio manufatto ed è caratterizzato anche da una struttura portante situata a sbalzo all’altezza di circa 4 metri dal suolo;
  • consiste in un volume chiuso con una superficie utile di circa 5 mq;
  • non costituisce vano accessorio né tecnico, ma abitabile;
  • non ha carattere “temporaneo”, ma stabile e duraturo difettando entrambi i requisiti delle opere precarie in quanto, da un lato, non sussiste il presupposto “strutturale” della precarietà perché è infisso al tronco dell’albero, né quello “funzionale” giacché destinato a soddisfare esigenze permanenti e a tal fine, come evidenziato nelle fotografie in atti, è anche stato dotato di sedie, tavolino ed impianto elettrico (di cui peraltro si ignora la conformità alla normativa sulla sicurezza), con conseguente assoggettamento a permesso di costruire (ex pluribus: T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, 19/11/2022, n. 2578).

In tale contesto l’opera in questione è soggetta al previo rilascio del permesso di costruire con la conseguenza che, nel caso di sua realizzazione senza tale titolo, è assoggettato alla sanzione demolitoria ex art. 31 del TU Edilizia.

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