14 Dicembre 2019
Condono edilizio e permesso in sanatoria: differenze rilevanti
Cassazione: la domanda di condono di cui alla legge 724/1994 prescinde dalla c.d. doppia conformità, al contrario dell’istanza per il permesso di costruire in sanatoria
Con recente sentenza 49738/2019, la Corte di Cassazione (Penale, Sez. III) fa chiarezza, ancora una volta, sulle differenze che intercorrono, sia in termini giuridici che procedimentali, tra condono edilizio e sanatoria edilizia (ovverosia concessione del permesso di costruire in sanatoria).
Nel caso di specie, la Corte suprema ha ribaltato i giudici di appello accogliendo il ricorso del proprietario di un edificio, dopo che la Corte d’appello aveva ritenuto illegittimo il permesso di costruire in sanatoria in relazione alla ritenuta mancanza della doppia conformità delle opere edilizie in oggetto e dell’avvenuta acquisizione dell’opera al patrimonio del Comune per inosservanza all’ordine di demolizione del Comune.
La Cassazione, però, fa notare che la Corte d’appello ha confuso l’istanza di condono di cui alla legge 724/1994 con l’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del dpr 380/2001, poiché la domanda di condono di cui alla legge 724/1994 prescinde dalla c.d. doppia conformità, al contrario dell’istanza ex art. 36 dpr 380/2001, per ottenere il quale l’opera deve essere conforme sia al momento della presentazione dell’istanza, sia al momento della realizzazione dell’abuso stesso che si intende regolarizzare.
Nel caso di specie, il permesso di costruire in sanatoria è stato chiesto ed ottenuto in relazione all’art.39 legge 724/1994 e, quindi, non si può discutere di doppia conformità agli strumenti urbanistici, ma solo di altri presupposti (pagamento delle somme e rispetto del limite dei 750 mc).
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