Sportello Unico per l'Edilizia

Conversione DL Bollette/Energia: impianti fotovoltaici degli edifici senza permessi

L'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, in determinate condizioni, non è subordinata all’acquisizione di permessi

Data:
22 Aprile 2022

La legge di conversione del Decreto Bollette ed Energia è stata approvata definitivamente: l’Assemblea del Senato, nella tarda mattinata di giovedì 21 aprile, ha infatti rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione definitiva del DDL n. 2588 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17/2022 sul contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale nel testo trasmesso dalla Camera.

Il testo entrerà in vigore solo una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

L’articolo 9, comma 1, interamente sostituito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, prevede che non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi comprese strutture, manufatti e edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici.

Fanno eccezione gli impianti installati in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico.

Secondo quanto precisato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, in presenza dei vincoli di cui al periodo precedente, la realizzazione dei medesimi interventi è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente, ai sensi del codice dei beni culturali e paesaggistici.

Sempre secondo quanto introdotto dalla Camera, le disposizioni di cui al primo periodo del comma – che consente la realizzazione degli impianti ivi indicati in edilizia libera – si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice (immobili di pregio e nuclei storici), ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale

Ultimo aggiornamento

22 Aprile 2022, 01:15