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Decreto Energia in Gazzetta Ufficiale: le misure di interesse per i comuni

Il DL 17/2022 reca Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

Data:
2 Marzo 2022

Segnaliamo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n.50 del 1°marzo, del decreto-legge n.17/2022, in vigore dal 2 marzo 2022, che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

Le misure ammontano a quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 saranno destinati a fare fronte al caro energia e la restante parte invece a sostegno delle filiere produttive, con stanziamento a favore delle Regioni, in particolare per far fronte alle maggiori spese relative alla crisi pandemica, e ai Comuni che stanno affrontando l’aumento dei costi per l’illuminazione.

Vediamo, qui sotto, le principali misure di interesse per i comuni.

Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili (art.9)

Sostituendo il comma 5 dell’art.7-bis del d.lgs. 28/2011, si dispone che l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonchè nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal d.lgs. 42/2004, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’art.136, comma 1, lettere b) e c), dello stesso d.lgs. 42/2004, individuati ai sensi degli artt. da 138 a 141 del medesimo Codice.

Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW (art.10)

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, con apposito decreto del MITE saranno individuate le condizioni e le modalità per l’estensione del modello unico semplificato di cui all’art.25, comma 3, lettera a), del d.lgs. 199/2021, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’art.7-bis, comma 5, del d.lgs. 28/2011, come modificato dall’art.9 del presente decreto.

Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee (art.12)

Toccando l’art. 22 comma 1 lett. a) del d.lgs. 199/2021, si stabilisce che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, inclusi i procedimenti per l’adozione del provvedimento di VIA (valutazione di impatto ambientale), l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante.

Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso (art.15)

Integrando l’art.25 comma 6 del d.lgs. 199/2021, si stabilisce che, entro 60 giorni dall’entrata in vigore, con apposito decreto del MITE:

  • sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ossia sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica;
  • sono individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’art.6 del d.lgs. 28/2011, nonchè i casi in cui l’installazione può essere considerata attività edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.

Ultimo aggiornamento

2 Marzo 2022, 23:50