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Decreto sblocca cantieri: cambieranno le distanze tra edifici?

Decreto sblocca cantieri e distanze tra edifici: proposta l’eliminazione del limite di 10 metri nei centri storici e nelle aree di trasformazione Al fine di ridurre il consumo di suolo e favorire la riqualificazione urbana dei centri storici e delle zone già edificate, il decreto Sblocca cantieri prevede una serie di misure volte ad alleggerire i vincoli esistenti in materia di distanze minime tra edifici ed altezze massime.

Data:
18 Aprile 2019

Decreto sblocca cantieri e distanze tra edifici: proposta l’eliminazione del limite di 10 metri nei centri storici e nelle aree di trasformazione

Al fine di ridurre il consumo di suolo e favorire la riqualificazione urbana dei centri storici e delle zone già edificate, il decreto Sblocca cantieri prevede una serie di misure volte ad alleggerire i vincoli esistenti in materia di distanze minime tra edifici ed altezze massime.
Quindi, oltre alle possibili modifiche al Codice appalti, novità in arrivo anche in merito agli interventi di rigenerazione urbana promossi dai privati nei centri storici e nelle aree di trasformazione delle città.
In particolare all’art. 5 del testo della bozza in circolazione è previsto:
l’eliminazione dell’obbligo di rispettare la distanza minima di 10 m indicata nel dm 1444/1968 sugli standard urbanistici
l’obbligo in capo alle Regioni di indicare il quadro delle deroghe al dm 1444/1968
l’esclusione degli interventi di sostituzione edilizia dagli interventi di ristrutturazione edilizia
In base a quanto si legge al comma 2 art. 5 del provvedimento
Le disposizioni di cui all’articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici, 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona di cui al primo comma, n. 3), dello stesso articolo 9.
Ciò significa che i limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra edifici, previsti dal dm 1444/1968, (tra i quali figura anche il rispetto della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate), saranno validi solo nelle zone omogenee C, ovvero quelle destinate a nuovi complessi insediativi.
Mentre per gli interventi di demolizione e ricostruzione bisognerà rispettare:
le distanze preesistenti
il volume originario
la coincidenza dell’area di sedime
e quindi, con tutta probabilità, si potrà ricostruire con una sagoma diversa e un’altezza maggiore.
Infine, le Regioni avranno l’obbligo (ad oggi la possibilità) di adottare regolamenti e disposizioni derogatorie al dm 1444/1968 e norme sugli spazi da destinare a insediamenti residenziali, produttivi, attività collettive, verde e parcheggi.

Ultimo aggiornamento

18 Aprile 2019, 20:27