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14 Luglio 2017

Decreto VIA, in Gazzetta il decreto di riforma della valutazione impatto ambientale

In vigore dal 21 luglio il decreto di riforma della disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA). Tra le novità: riduzione dei tempi ed omogeneità del regolamento

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2017 il dlgs 16 giugno 2017 n. 104, che attua la direttiva europea 2014/52/UE e modifica l’attuale procedura di Valutazione impatto ambientale (VIA) e la procedura di Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA).

Il provvedimento entrerà in vigore il 21 luglio 2017.

Valutazione di impatto ambientale (VIA), finalità e ambito di applicazione

La Valutazione di impatto ambientale è il procedimento mediante il quale vengono individuati, attraverso un processo di valutazione preventiva e partecipata, i possibili impatti significativi e negativi di un progetto sull’ambiente e sul patrimonio culturale.

Lo scopo, quindi, è quello di migliorare la qualità della vita, salvaguardando l’ambiente.

Pertanto la VIA individua, descrive e valuta, caso per caso, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

  • l’uomo, la fauna e la flora
  • il suolo, l’acqua, il clima e il paesaggio
  • i beni materiali ed il patrimonio culturale
  • l’interazione tra i precedenti fattori

Sono sottoposti a VIA i progetti indicati nel dlgs 152/2006 e s.m.i., che si riferiscono sia a progetti di nuove opere che modifiche o estensioni di opere esistenti.

Scopo del provvedimento

Il provvedimento, recante la riforma della disciplina della valutazione di impatto ambientale, ha lo scopo di:

  • migliorare le procedure relative ai procedimenti di VIA
  • aumentare i livelli di tutela ambientale, correggendo i problemi riscontrati da amministrazioni e imprese

Dlgs 104/2017, ecco cosa cambia

Il Dlgs 16 giugno 2017, n. 104 risponde all’esigenza di ridurre i tempi, aumentare la responsabilità dei dirigenti, rendere omogeneo il regolamento sul territorio nazionale, ampliare la nozione di impatto ambientale.

In particolare, attualmente per la conclusione dei procedimenti soggetti a VIA occorrono circa 3 anni; per la verifica di assoggettabilità a VIA sono necessari circa 11,4 mesi.

Tempi lunghi, quindi, dovuti anche alla frammentazione delle competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e Regioni.

Tra le novità, la possibilità di poter richiedere un provvedimento unico ambientale che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali.

Le novità del provvedimento

Tra le novità principali introdotte nel provvedimento circa la riforma della VIA, si ha:

  • la possibilità di richiedere per i progetti di competenza statale, il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali (in alternativa al provvedimento di VIA ordinario)
  • la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, con la qualificazione di tutti i termini come perentori
  • una norma transitoria che consenta al proponente di richiedere l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti attualmente pendenti
  • una nuova definizione di “impatti ambientali”, contenente anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio
  • la possibilità di presentare elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità
  • l’eliminazione per il proponente dell’obbligo di presentare gli elaborati progettuali nella fase dello screening; sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale
  • l’eliminazione dell’obbligo di presentare gli elaborati progettuali nella fase di verifica (per lo “screening” sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale)
  • la possibilità di richiedere all’autorità competente un pre-screening, ossia una valutazione preliminare del progetto per individuare l’eventuale procedura da avviare nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti
  • la riorganizzazione del funzionamento della Commissione VIA
  • l’introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, rimodulando le competenze normative delle Regioni e razionalizzando il riparto dei compiti amministrativi tra Stato e Regioni
  • la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti
  • il potenziamento dell’istituto dell’inchiesta pubblica per consentire l’ampliamento della partecipazione dei residenti
  • l’introduzione di un nuovo apposito articolo dedicato al procedimento autorizzatorio unico di competenza regionale che disciplina le procedure di competenza delle Amministrazioni territoriali

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