Sportello Unico per l'Edilizia

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AUMENTO CONSISTENTE DELLA VOLUMETRIA

Domanda La legge regionale N. 19/2009 sul piano casa in Campania prevede all’art.

Data:
12 Gennaio 2021

Domanda
La legge regionale N. 19/2009 sul piano casa in Campania prevede all’art. 5 “In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l’aumento, entro il limite del trentacinque per cento, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione, da realizzarsi all’interno dell’area nella quale l’edificio esistente è ubicato, di proprietà del soggetto richiedente”. Si chiede. Un intervento di demolizione e ricostruzione con aumento fino al 35 % della volumetria esistente è da ritenersi di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione ?

Risposta
L’art. 3, comma 1, lett. d) del  Dpr 380/2001 (TUE), modificato da ultimo con il DL Semplificazioni (DL 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020), ricomprende nell’ambito della ristrutturazione  edilizia, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti “con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche” nonché, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, “incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.

La norma va letta anche con riferimento alla nuova formulazione del comma 1-ter, dell’art. 2-bis, del TUE, relativo alla deroga delle distanze tra fabbricati e dal confine nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici anche con ampliamenti fuori sagoma.

La legge semplificazioni ha dunque ampliato il concetto di ristrutturazione edilizia ricomprendendo anche gli interventi demo-ricostruttivi con aumento di volumetria, facendo venir meno il discrimine tra nuova costruzione e ristrutturazione edilizia che, negli interventi demo-ricostruttivi, era in precedenza  individuato proprio nell’incremento volumetrico.

La novella legislativa (intervenuta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2020 che aveva ritenuto incostituzionale una legge regionale pugliese che qualificava quale ristrutturazione edilizia l’intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio con diversa sistemazione plano-volumetrica e aumento della volumetria preesistente), segna quindi un cambio di rotta teso a stimolare gli interventi di rigenerazione urbana e di riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, che beneficiano di incrementi premiali del Piano Casa regionale.

Resta confermato un regime più restrittivo per gli interventi di ristrutturazione edilizia demo-ricostruttiva su immobili sottoposti a vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004, su edifici ubicati nelle zone del centro storico o di particolare valore storico, che devono rispettare sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche plano volumetriche, tipologiche nonché la volumetria.

Ultimo aggiornamento

12 Gennaio 2021, 19:19