Fisco

3 Aprile 2021

Demolizione e ricostruzione: no all’ecobonus 110 per la volumetria eccedente

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 175/2021 aggiunge alcuni chiarimenti nel caso di immobili residenziali demoliti e ricostruiti attraverso una pratica di “ristrutturazione edilizia“.

L’interpello chiarisce a quale delle agevolazioni ordinarie (ecobonus e sismabonus) sia applicabile l’aliquota al 110% (Superbonus) per l’eventuale volumetria in eccesso conseguente alla ricostruzione.

L’interpello

Il contribuente istante possiede due unità abitative (A/2) con relative pertinenze (due nella categoria catastale C/6 e una nella C/2). Nello stesso immobile è presente anche un’altra unità immobiliare (A/2) con relativa pertinenza (C/6) di proprietà di un secondo soggetto.

L’istante premette che si vuole intervenire sull’intero fabbricato attraverso una “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) del Testo unico dell’edilizia, consistente nella demolizione e ricostruzione dell’edificio con ampliamento di volumetria.

In particolare, si intendono effettuare i seguenti interventi:

  • antisismici;
  • di efficientamento energetico.

L’istante chiede, tra l’altro, se possa usufruire dell’agevolazione al 110% su ecobonus e sismabonus anche sulla parte di ampliamento.

La risposta dell’Agenzia

Le Entrate ribadiscono che l’agevolazione (Superbonus) spetta agli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del dpr 380/2001.

In merito alla possibilità di detrarre le spese relative all’incremento di volume, a differenza del sismabonus al 110% (applicabile alla volumetria originaria più quella eccedente), la detrazione fiscale legata al ecobonus 110% non si applica alla parte eccedente il volume rispetto al fabbricato originario.

L’applicazione del solo ecobonus al 110% è limitata alla volumetria del fabbricato esistente, ossia prima della demolizione.

L’Agenzia in merito specifica che in tale caso il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione e contabilità, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento).

In tal caso l’istante deve essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa o dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Per quel che riguarda il limite di spesa, le Entrate chiariscono che gli interventi di sismabonus saranno pari a 96.000 euro per ciascuna delle 7 unità complessive (3 unità immobiliari residenziali più 4 unità immobiliari non residenziali) che costituiscono l’edificio.

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