3 Aprile 2021
Fiscalizzazione dell’abuso edilizio: non è mai possibile in area vincolata
Con la sentenza penale n. 3579/2021 la Cassazione chiarisce l’applicazione della “fiscalizzazione” dell’illecito edilizio in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Ma attenzione, la Corte specifica che non equivale ad una sanatoria!
Il caso
Un privato realizzava in area soggetta a vincolo paesaggistico, senza richiedere alcuna autorizzazione agli Enti preposti:
- un manufatto in blocchetti di tufo su due livelli (di 10 x 16 m);
- opere in cemento armato senza presentazione di progetto da parte di tecnico abilitato e senza preventiva denuncia al competente ufficio del Genio civile.
Successivamente, il privato veniva raggiunto da un’ordinanza di demolizione delle opere abusive da parte del Comune.
Dopo i vari gradi di giudizio, la vicenda giungeva in Corte di Cassazione.
Il privato sosteneva che le opere eseguite in abuso (in sopraelevazione) non potessero essere demolite perché sarebbe stata compromessa la parte dell’edificio regolarmente edificata (art. 34, comma 2 del dpr 380/2001)
Al riguardo, il ricorrente segnalava alla Corte la pendenza di una istanza amministrativa, di “fiscalizzazione” dell’illecito senza che l’Amministrazione comunale avesse provveduto a rispondere.
Il giudizio della Corte di Cassazione
Gli ermellini premettono che riguardo all’istanza di fiscalizzazione dell’illecito va ricordato che l’art. 34, comma 2 del dpr 380/2001 recita che:
Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge n. 392/1978, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
I giudici ricordano poi che questa disposizione è inserita nell’articolo rubricato “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”, in cui è ripetutamente indicato come presupposto della procedura, denominata di “fiscalizzazione” dell’illecito edilizio, le opere realizzate “in parziale difformità”.
Di conseguenza, per la Cassazione, costituisce principio consolidato quello secondo cui:
la disciplina prevista dall’art. 34, comma 2, del dPR n. 380/2001 trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, e non equivale ad una “sanatoria” dell’abuso edilizio, in quanto non integra una regolarizzazione dell’illecito e non autorizza il completamento delle opere realizzate
I giudici ricordano ancora che, con riferimento alle opere realizzate (come quelle del caso) in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l’art. 32 (Determinazione delle variazioni essenziali), comma 3, dpr 380/2001 dispone che le stesse sono da ritenere sempre o “in totale difformità” o “variazioni essenziali”.
In questo senso è chiaramente orientata anche la giurisprudenza, secondo la quale, infatti, in presenza di interventi edilizi in zona paesaggisticamente vincolata, ai fini della loro qualificazione giuridica e dell’individuazione della sanzione penale applicabile, è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale.
In conclusione, per la Corte, la procedura di “fiscalizzazione” di cui all’art. 34, comma 2, dpr 380/2001 non è mai applicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, siccome queste non possono essere mai ritenute “in parziale difformità”.
Pertanto il ricorso non è stato accolto.
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