Edilizia

19 Luglio 2018

E’ possibile l’impugnazione di una CILA dinanzi al giudice? I chiarimenti del Tar

Il Tar Sicilia chiarisce come tutelarci nel caso ci ritenessimo lesi da lavori eseguiti dai vicini: no all’impugnazione della CILA, ok al ricorso al Comune

La sentenza n. 1497/2018 del Tar di Catania fornisce utili chiarimenti per chi dovesse sentirsi parte lesa a seguito di lavori effettuati dai vicini. Non è possibile impugnare direttamente direttamente una CILA o di una SCIA dinanzi ad un giudice, ma è possibile chiedere agli uffici comunali un controllo del cantiere e/o una verifica della documentazione. Ecco i dettagli.

I fatti in Breve

La proprietaria di un’immobile situato a Siracusa nel 2017 intende eseguire dei lavori consistenti:

“nella realizzazione di una tettoia smontabile in legno lamellare, con copertura in teli, previa realizzazione di basamento in cemento armato e delle opere per lo smaltimento delle acque piovane nelle aree cortilizie di proprietà e comuni

I lavori sono oggetto di una CILA, regolarmente depositata al comune.

I proprietari del vicino Hotel fanno ricorso al Tar ritenendo che:

  • le caratteristiche intrinseche delle opere da realizzare impongono una regolare concessione in ordine ai lavori da eseguire negli immobili di proprietà esclusiva
  • trattandosi di lavori da realizzare in immobili ubicati all’interno del centro storico di Ortigia, ai sensi della L.R. n° 70 del 1976, sarebbe stato necessario il parere della sovrintendenza
  • sarebbe stato necessario il previo assenso dei comproprietari e comunisti per le opere dirette alle aree comuni

Si è costituito il Comune di Siracusa che ha riferito di un parere rilasciato dall’avvocatura comunale, secondo cui la tettoria sarebbe realizzabile con semplice CILA.

Secondo il Tar la questione ruota attorno “all’ ammissibilità della tutela del terzo a fronte di attività edilizia posta in essere in forza di CILA e dell’individuazione di tale tutela“.

Il Giudice amministrativo, nello specifico dà ragione alla proprietaria che sostiene l’inammissibilità del ricorso, in quanto la CILA non è un provvedimento amministrativo, bensì un atto privato e pertanto, i contro interessati possono al più sollecitare l’esercizio delle verifiche  spettanti all’amministrazione.

L’azione a tutela del terzo che si ritenga leso dall’attività svolta sulla base della CILA non può essere quindi un’azione di annullamento, ma, analogamente a quanto previsto dall’art.19, comma 6-ter, della legge n.241 del 1990, gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art.31, commi 1, 2 e 3 del cod. proc. amm. ovvero l’azione di annullamento.

La CILA: cosa è e quando deve essere presentata

Ricordiamo che la CILA (ossia la comunicazione di inizio lavori asseverata) si inquadra, analogamente alla SCIA rispetto alla quale è complementare, nel processo di liberalizzazione delle attività private; essa :

  • è prevista dall’art.6-bis del testo unico dell’Edilizia DPR 380/2001
  • costituisce un istituto intermedio tra l’attività edilizia libera e la SCIA, avente carattere di residualità rispetto agli interventi non diversamente disciplinati ( interventi realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici)
  • è senza dubbio un atto del privato privo di natura provvedimentale, anche tacita, come tale non immediatamente impugnabile innanzi al T.A.R

Va specificato che il regime della edilizia libera di cui all’art. 6 del D.P.R. 380 del 2001 diversamente da quello della Scia, non prevede una fase di controllo successivo sistematico (da esperirsi entro un termine perentorio) che, in caso di esito negativo, si chiude con un provvedimento  di carattere inibitorio (ai sensi dell’art.19, co.3, della L. n.241, l’amministrazione
“adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa”).

La CILA, insomma, deve essere “soltanto” conosciuta dall’amministrazione affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio.

Gli interventi che rientrano nella sfera di “libertà” definita dalla predetta norma non sono, infatti, soggetti ad alcun titolo edilizio tacito o espresso: in relazione agli stessi, pertanto, l’amministrazione dispone di un unico potere che è quello sanzionatorio (in caso di CILA mancante, incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità, ma pur sempre eseguibili con CILA).

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