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Esenzione canone Rai: come inoltrare la comunicazione di non detenzione

Esenzione canone Rai: i cittadini che non possiedono la tv possono comunicarlo entro il 31 gennaio 2018.

Data:
22 Dicembre 2017

Esenzione canone Rai: i cittadini che non possiedono la tv possono comunicarlo entro il 31 gennaio 2018. Meglio muoversi prima!

I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate fino al 31 gennaio 2018, utilizzando l’apposito modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione.

Dal momento che la prima rata del canone tv per l’anno 2018 scatta già a partire dal mese di gennaio 2018, per evitare il primo addebito, è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre.

Canone Rai, cos’è

Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Dal 2016 sono cambiate le regole (V. articolo 1, commi da 152 a 159, della legge n. 208 del 2015):

  • è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica
  • i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuano il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica.

Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

Esenzione canone Rai, dichiarazione sostitutiva

I contribuenti titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che non detengono più apparecchi televisivi in alcuna dimora possono presentare la dichiarazione sostituiva di non detenzione, compilando e inviando l’apposito modello PDF (Quadro A).

Non è più prevista la disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento dell’apparecchio tv.

Termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione (Quadro A)

La dichiarazione di non detenzione (Quadro A) deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

La dichiarazione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno.

Come presentare la dichiarazione di non detenzione

I contribuenti possono inviare il modello tramite un’applicazione web disponibile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia.

In alternativa, i cittadini possono avvalersi degli intermediari abilitati (Caf e professionisti) per la presentazione telematica della dichiarazione sostitutiva.

Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale, in plico raccomandato senza busta all’indirizzo:

Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv

Casella Postale 22 – 10121 Torino.

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all’indirizzo PEC: cp22.sat@postacertificata.rai.it.

La dichiarazione di non detenzione ha validità annuale e va presentata ogni anno se ne ricorrono i presupposti.

Ultimo aggiornamento

22 Dicembre 2017, 09:19