Sportello Unico per l'Edilizia

Guida a Cil e Cila per attività edilizia libera: regole, moduli, costi.

Quali marche da bollo servono per Cil e Cila? E i moduli da compilare? Come fare per la sicurezza? Tutto ciò che dovete sapere sull’attività edilizia libera Un quadro completo della disciplina sull’attività edilizia libera deve includere necessariamente le regole in tema di Cil, Cila, pagamenti, sanzioni, modulistica, sicurezza.

Data:
1 Giugno 2016

Quali marche da bollo servono per Cil e Cila? E i moduli da compilare? Come fare per la sicurezza? Tutto ciò che dovete sapere sull’attività edilizia libera

Un quadro completo della disciplina sull’attività edilizia libera deve includere necessariamente le regole in tema di Cil, Cila, pagamenti, sanzioni, modulistica, sicurezza.

Il Testo Unico Edilizia, nell’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 (modificato dall’art. 5 della Legge n. 73 del 22 maggio 2010, dall’art. 13 bis del D.L. n. 83/2012, dal D.L. n. 69/201 e dalla Legge n. 164 dell’11 novembre 2014) chiarisce e disciplina l’attività edilizia libera, definita come l’insieme degli interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo.

Come è noto, rientrano nell’Attività edilizia totalmente libera una serie di interventi per cui non sono previste Cil e Cila ma non rientrano nei bonus fiscali per le ristrutturazioni. Rientrano invece nei bonus per le ristrutturazioni gli interventi che richiedono la comunicazione di inizio lavori e la Comunicazione di inizio lavori asseverata, esposti di seguito.

La Comunicazione inizio lavori (Cil) L’attività edilizia libera previa Comunicazione inizio lavori comprende: a) gli interventi di manutenzione straordinaria, compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne su parti non strutturali dell’edificio, senza aumento del numero delle unità immobiliari e senza incremento dei parametri urbanistici; b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, contenute entro l’indice di permeabilità se stabilito dallo strumento urbanistico comunale, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio di edifici esistenti o su loro pertinenze, con capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare al di fuori della zona A (D.M. Lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968).

Gli interventi non ricadenti nel campo di applicazione del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, che prevedono l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti a esercizio d’impresa, oppure le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti a esercizio d’impresa.

Tali interventi edilizi possono essere eseguiti previa Comunicazione inizio lavori (Cil), anche in via telematica, allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) del Comune. Per ottenere gli eventuali atti di assenso necessari all’intervento, come ad es. l’autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata, l’accertamento di compatibilità ambientale (solo per opere in corso o già eseguite), l’autorizzazione idrogeologico forestale, la validazione dirigenziale preventiva dell’analisi filologica, si può scegliere tra due opzioni: 1) fare specifica istanza al Sue per ottenere gli atti prima della presentazione della Cil, alla quale in seguito saranno allegati; 2) presentare al Sue richiesta per ottenere gli atti contestualmente alla Cil, subordinando l’inizio dei lavori all’acquisizione degli atti stessi.

Se entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza (120 giorni per i comuni con più di 100.000 abitanti e per i progetti particolarmente complessi) gli atti di assenso non sono acquisiti oppure è intervenuto il dissenso di una o più delle amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, il responsabile del Sue indice la conferenza di servizi. Si può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte del Sue dell’esito positivo della conferenza di servizi.

A intervento eseguito, l’interessato deve provvedere, nei casi e nei termini previsti dalla legge, alla presentazione al Catasto degli atti di aggiornamento catastale. Se l’intervento ha modificato il classamento dell’immobile (stato, consistenza, classe, categoria), sarà necessaria la denuncia di variazione catastale e la nuova planimetria.

Nel caso di trasferimento di un’unità immobiliare urbana occorre la dichiarazione di parte (o l’attestazione di tecnico abilitato) dalla quale risulti che vi è conformità tra i dati catastali e lo stato di fatto, a pena di nullità dell’atto di trasferimento.

La Comunicazione inizio lavori asseverata (Cila) La Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria su parti non strutturali dell’edificio, compresi il frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere che variano le superfici delle singole unità immobiliari e del carico urbanistico, purché non si modifichi la volumetria complessiva degli edifici e sia mantenuta l’originaria destinazione d’uso.

La Cila richiede l’intervento di un professionista tecnico abilitato iscritto all’Ordine degli architetti, degli ingegneri o dei geometri, ed è necessaria per i seguenti interventi: • interventi sulle coperture e sui tetti per l’isolamento termico; • nuova costruzione o rifacimenti dei balconi esterni con materiali e caratteristiche diverse dal preesistente; • intonaci e tinteggiature esterne con modifica di colore e di materiali; • nuova installazione o sostituzione di gronde e sistemi per lo scolo delle acque, anche con materiali e caratteristiche diverse del preesistente; • porte e serramenti per esterni con caratteristiche di trasmittanza termica che rispettino gli indici del decreto 20 gennaio 2010; • nuove aperture interne; • ascensori e montacarichi esterni.

Manutenzione straordinaria Per gli interventi di manutenzione straordinaria, compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici, l’interessato, insieme alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette al Sue: • i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori; • una relazione tecnica provvista di data certa e corredata di elaborato grafico, firmata di un tecnico abilitato.

Per modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, oppure per modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa, oltre ai dati identificativi e alla relazione tecnica, occorre allegare alla Cila le dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia per le imprese relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dal Tu edilizia.

Modulistica I modelli Cil e Cila entrati in vigore nel febbraio 2015 vanno compilati dal titolare dell’intervento, che deve indicare i propri dati e recapiti, dichiarare il tipo di titolarità sull’immobile oggetto dell’intervento e descrivere le parti dell’edificio interessate. Il progettista deve compilare la parte riguardante la tipologia e le caratteristiche dell’intervento e asseverare, sotto la propria responsabilità, che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.

L’ultima parte del modulo comprende l’indicazione degli elaborati allegati alla richiesta. Per la Cil: • documento d’identità del richiedente; • ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria e dell’oblazione se dovuta; • notifica preliminare per la sicurezza nei casi in cui è prevista.

Nella Cila, a tali documenti si aggiungono gli elaborati di progetto. I moduli Cil e Cila possono essere utilizzati anche per presentare la documentazione per gli interventi di installazione/demolizione di impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica (antenne). La dichiarazione di fine lavori per la Cil e Cila non è obbligatoria ed è quindi facoltà del privato e del tecnico incaricato presentarla.

Sicurezza nel cantiere Il titolare/responsabile dei lavori deve dichiarare nel modulo Cila se l’intervento ricade o no nell’ambito di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 Testo Unico della sicurezza nei luoghi di lavoro, in base all’entità presunta del cantiere (uomini-giorno), l’eventuale presenza di rischi particolari e l’intervento di una o più imprese esecutrici.

Pagamenti e sanzioni Cil e Cila sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria. Nel caso di richiesta contestuale degli atti d’assenso necessari, è previsto il pagamento di due marche da bollo (una sulla domanda e una sul provvedimento), per un totale di 32 euro.

Nella Cila, se l’intervento è soggetto al pagamento del contributo di costruzione, è necessario provvedere all’autocalcolo degli importi dovuti ed allegare: • autocalcolo contributo di costruzione; • attestazione di versamento delle somme dovute.

In caso di aumento della superficie calpestabile, si pagano i soli oneri di urbanizzazione. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori o la mancata trasmissione della relazione tecnica nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria. E’ possibile regolarizzare gli interventi presentando la documentazione prescritta e previo pagamento di: • euro 333,00 per le opere in corso di esecuzione; • euro 1000,00 per le opere già eseguite ed ultimate;

Nel caso in cui l’intervento non risultasse conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti comunali vigenti, il Comune ordinerà il ripristino dello stato dei luoghi.

 

Ultimo aggiornamento

27 Maggio 2016, 08:46