Sportello Unico per l'Edilizia

Il bonus mobili si trasferisce agli eredi?

Il bonus mobili è una detrazione autonoma: in caso di morte del contribuente non può essere trasferita agli eredi.

Data:
20 Marzo 2018

Il bonus mobili è una detrazione autonoma: in caso di morte del contribuente non può essere trasferita agli eredi. I chiarimenti delle Entrate

Il bonus mobili è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018, analogamente a tutti gli altri bonus sulla casa, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017).

Pertanto, per tutto il 2018 ai contribuenti che fruiscono della detrazione limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, iniziati a decorrere dal primo gennaio 2017, sarà riconosciuta la detrazione del 50% (per un importo massimo di 10.000 euro per unità immobiliare) per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

In merito al bonus mobili, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento sul suti FiscoOggi su un quesito posto da un contribuente circa la trasferibilità del beneficio agli eredi:

In caso di morte dell’avente diritto al bonus mobili, la detrazione non fruita si trasferisce agli eredi?

L’Agenzia ha chiarito che, sebbene la detrazione relativa all’acquisto di mobili ed elettrodomestici sia strettamente legata agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il bonus mobili è una detrazione autonoma.

In caso di morte del contribuente avente diritto al bonus mobili, non è previsto il trasferimento agli eredi dell’agevolazione (di cui art. 16, comma 2, dl 63/2013).

Il bonus, non utilizzato in tutto o in parte, non passa agli eredi per i rimanenti periodi di imposta (circolare n. 17/E del 24 aprile 2015, paragrafo 4.6), a differenza del bonus ristrutturazioni che prevede espressamente il trasferimento all’erede (disposizione prevista dell’art. 16-bis, comma 8 del Tuir):

In caso di vendita dell’unita’ immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte e’ trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unita’ immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Ultimo aggiornamento

16 Marzo 2018, 07:24