8 Febbraio 2021
Il pergolato in legno è attività edilizia libera, la baracca in lamiera no
Con sentenza n. 230/2021 il Tar Salerno si è espresso in merito alla legittimità dell’ingiunzione di demolizione, avanzata dal comune, per un pergolato in legno realizzato su battuto di brecciolino e una baracca in lamiera delle dimensioni di m. 5,00×2,70×2,10h.
I giudici amministrativi danno ragione solo parzialmente al ricorrente: mentre il pergolato in legno non richiede il rilascio di permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica – trattandosi di una struttura destinata al riparo, di modeste dimensioni e facilmente amovibile -, tali titoli si rendono viceversa necessari per la baracca in lamiera.
Pergolato: cos’è
Il “pergolato” ha una funzione meramente ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta e di copertura, e fungere da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni;
Una struttura di tale tipologia, in quanto aperta da tutti i lati, non infissa al suolo stabilmente, facilmente amovibile e sormontata da un telo retraibile, non costituisce nuova costruzione e come tale non è soggetta al rilascio di permesso di costruire, trattandosi di un’opera inidonea ad alterare l’assetto urbanistico edilizio esistente, essendo meramente finalizzata a soddisfare esigenze temporanee e stagionali a servizio dell’immobile principale (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 2.07.2018, n. 646; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 04/02/2019, n.193).
L’aspetto caratteristico risiede nella mancanza di pareti e di una copertura spaziata, perché si tratta di una struttura leggera nella quale deve essere garantito un rapporto di continuità con lo spazio esterno.
Per quel che riguarda il non stabilmente infisso al suolo, non significa non renderlo stabile e in sicurezza, con una platea d’appoggio adeguata, ma che può essere smontato con facilità.
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