25 Luglio 2015
La Corte costituzionale riscrive la fattispecie di cui all’art.3, comma 1, punto e.5), del d.P.R. 380/2001
La Corte costituzionale, con sentenza n. 189 del 24 luglio 2015, annullando l’art. 41, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dallla legge 9 agosto 2013, n. 98, riporta all’origine, tra le definizioni di “nuova costruzione” la fattispecie di cui all’art. 3, comma 1, punto e.5), del d.P.R. n. 380 del 2001, come segue «e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee» sopprimendo le parole: «e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti»
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