6 Dicembre 2020
Muro di contenimento: quale titolo edilizio occorre?
Attenzione, un muro di contenimento del terreno non è paragonabile ad una semplice recinzione; per il primo occorre sempre il permesso di costruire a differenza della seconda che non sempre lo richiede. Ecco i chiarimenti del Tar Campania (sentenza n. 1644/2020).
Il caso
Un condominio realizzava, in assenza di titolo edilizio, alcuni muri di contenimento del terreno all’interno dell’area condominiale destinata a servizi.
I muri erano realizzati con blocchi prefabbricati in calcestruzzo, con sovrastante cordolo in cls.
In particolare, un muro era posto su una gradonata a contenimento di un terrapieno lato strada, sul quale era ricavato uno spazio ad uso parcheggio di autovetture.
Il Comune, accertate le opere realizzate in assenza di titolo edilizio, ne intimava la demolizione poiché per la loro costruzione era necessario il rilascio di un permesso di costruire.
Il condominio, quindi, decideva di impugnare l’ordinanza di demolizione presso il Tar, sostenendo che si trattasse di semplici opere di recinzione (per cui non sarebbe sempre necessario il permesso).
La sentenza del Tar Campania
Per i giudici del Tar, in base alla consolidata giurisprudenza in materia, c’è un evidente differenza tra un muro di contenimento terreno rispetto ad una semplice recinzione, quest’ultima ha caratteristiche tipologiche di minima entità e serve alla mera delimitazione della proprietà.
I togati precisano invece, che un muro di contenimento necessita sempre di permesso di costruire poiché non ha natura pertinenziale ma costituisce un’opera dotata di specificità ed autonomia proprie a causa della sua funzione.
Infatti, i predetti chiariscono che un muro di contenimento consiste in una struttura necessaria a sostenere il terreno al fine di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o modificato che sia.
Per tali motivi, il ricorso non è accolto.
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