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Pergolato e pergotenda: SCIA in variante per la modifica dell’originaria copertura

Tar Campania: non fa differenza, a livello edilizio/urbanistico, che la copertura di un pergolato sia costituita da lamelle di PVC (così come autorizzato dal permesso di costruire) o da un telo di plastica retraibile che, in quanto tale, non incide sulla consistenza del pergolato e sulla struttura già assentita

Data:
27 Ottobre 2023

Pergolato e pergotenda: SCIA in variante per la modifica dell’originaria copertura

Una pergotenda in variante al progetto originario può essere assentita con una SCIA?

La risposta è contenuta nella sentenza 5805/2023 del Tar Campania, inerente l’annullamento di un comune di alcune SCIA presentate per assentire un pergolato/tettoia e una pergotenda in variante al progetto originario.

Pergolato, tettoia, pergotenda: il caso

I ricorrenti hanno realizzato una tettoia in legno nel cortile di proprietà ed una pensilina in legno posta, invece, sul lato est del fabbricato.

La tettoia/veranda risultava oggetto di un successivo permesso di costruire in sanatoria rilasciato il 22 marzo 2018 e avente ad oggetto la trasformazione della contestata tettoia in un pergolato con struttura in legno coperta da piantumazioni e/o telo removibile.

Per quanto riguarda la tettoia gli stessi ricorrenti presentavano, il 10 maggio 2018 una SCIA in sanatoria, in variante al permesso di costruire, prevedendo la rimozione parziale della chiusura in legno e delle tegole della tettoia e la sostituzione della copertura esistente con canadesi di colore verde in armonia con la piantumazione da realizzare, per evitare l’accumulo di fogliame.

Con riferimento alla pergotenda, il tecnico incaricato presentava la SCIA in variante al fine di regolarizzare una copertura amovibile in lamelle in PVC e successivamente una copertura con telo in plastica, modificando così l’originaria copertura prevista.

Il comune ha annullato le SCIA ritenendo che le osservazioni presentate dai ricorrenti non fossero esaustive.

Palazzo Spada ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso dei privati.

La copertura con telo in plastica non cambia niente a livello urbanistico

Per quanto concerne il pergolato, si sottolinea come il permesso di costruire in sanatoria del 2018 assentiva la realizzazione di una struttura in legno e copertura composta da piantumazione e/o telo removibile, mentre la successiva SCIA in variante, rispetto al PdC in sanatoria, prevedeva la realizzazione di una copertura con telo in plastica.

Il comune, secondo il Consiglio di Stato, ha sbagliato in quanto non si comprende l’argomentazione ritenuta dirimente dalla PA al fine di disporre il rigetto, non risultando evincibile la differenza che la copertura sia costituita da lamelle di PVC (così come autorizzato dal permesso di costruire) o da un telo di plastica retraibile che, in quanto tale, non incide sulla consistenza del pergolato e sulla struttura già assentita.

Nemmeno è dirimente il riferimento al presunto contrasto con l’art. 86 del R.U.E.C. (argomentazione contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento di rigetto), disposizione quest’ultima che si limita a riportare la definizione di pergolato, senza nulla disporre circa la copertura della stessa struttura.

Pergolato: la corretta qualificazione

Palazzo Spada ricorda anche che precedenti pronunce hanno avuto modo di chiarire che rientra nella nozione di pergolato una struttura in legno o metallo “che funge da sostegno per piante rampicanti, teli o equivalenti coperture filtranti, il cui aspetto caratteristico risiede nella mancanza di pareti e di copertura impermeabile e che realizza una ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad uso del tutto momentaneo“.

Ma, come è evidente, sia una copertura in lamelle in PVC che quella con un telo di plastica integrano entrambe la realizzazione di una copertura filtrante e facilmente amovibile ed hanno il solo intento di evitare l’accumulo del fogliame derivante dalle piantumazioni sovrastanti, senza incidere sui caratteri fondamentali della struttura in legno già autorizzata e così come precisati nell’art. 86 sopracitato.

Ultimo aggiornamento

27 Ottobre 2023, 19:43