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Piattaforma e pergolato in legno, attenzione al permesso di costruire

Il Tar della Campania ribadisce quali sono i casi in cui è necessario il permesso di costruire per realizzare un pergolato in legno e una piattaforma in cemento Un Comune campano emanava un’ordinanza di demolizione, con richiesta di ripristino dello stato dei luoghi, contestando la realizzazione di una piattaforma in conglomerato cementizio ed un pergolato in legno senza alcun titolo abilitativo.

Data:
4 Agosto 2016

Il Tar della Campania ribadisce quali sono i casi in cui è necessario il permesso di costruire per realizzare un pergolato in legno e una piattaforma in cemento

Un Comune campano emanava un’ordinanza di demolizione, con richiesta di ripristino dello stato dei luoghi, contestando la realizzazione di una piattaforma in conglomerato cementizio ed un pergolato in legno senza alcun titolo abilitativo.

Il proprietario degli immobili ricorreva al Tar della Campania contro l’ordinanza del Comune deducendo quanto segue:

  • aveva già presentato in relazione a tali opere istanza di accertamento di conformità
  • le opere realizzate erano di modesta entità, di carattere precario e di natura strettamente pertinenziale e quindi non necessitavano di permesso di costruire

La sentenza del Tar della Campania

Il Tar della Campania con sentenza n. 3642/2016 respinge il ricorso del proprietario delle opere con le seguenti motivazioni.

In merito alla presentazione di istanza dell’accertamento di conformità, l’art. 36 dpr 380/2001 prevede che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronunci con adeguata motivazione sulla richiesta di permesso in sanatoria, entro 60 giorni. Decorso tale termine, la richiesta si intende rifiutata. Pertanto, il ricorrente può ritenere rifiutata l’istanza presentata.

Per quanto riguarda la necessità del permesso di costruire per le 2 opere contestate, il Tar richiama ancora una volta il dpr 380/2001.

Permesso di costruire e realizzazione della pavimentazione

Secondo la prevalente giurisprudenza formatasi in relazione al disposto dell’art. 6 dpr 380/2001, non è necessario il permesso di costruire solamente per la realizzazione di modeste opere di pavimentazione, laddove non siano state realizzate opere murarie o eliminato verde preesistente, ovvero urbanizzato il terreno.

Occorre invece il permesso di costruire quando le opere di pavimentazione, in ragione delle dimensioni delle stesse e dei materiali utilizzati, determinino una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi.

Permesso di costruire e realizzazione del pergolato in legno

In materia di pergolati e titolo abilitativo, solo qualora il pergolato in legno sia costituito da una struttura leggera facilmente amovibile perché priva di fondamenta e destinato al riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni non è richiesto il permesso di costruire, necessario invece laddove l’opera sia costituita da pilastri ancorati al suolo e da travi in legno di importanti dimensioni in modo da renderla solida e robusta e non facilmente amovibile.

Il Tar della Campania rigetta, dunque, il ricorso presentato dal proprietario delle opere,  ritenendo che queste non rientrino nei casi su citati essendo:

  • una pavimentazione di notevoli dimensioni , realizzata in c.c.a. e che rappresenta un’irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi
  • un pergolato realizzato con una struttura costituita da pilastri e travi in legno di importanti dimensioni, tali da rendere la struttura solida e robusta e da farne presumere una permanenza prolungata nel tempo

Ultimo aggiornamento

29 Luglio 2016, 16:19