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23 Ottobre 2019

Prevenzione incendi: in vigore il DM 12 aprile 2019. Le principali novità

Il Ministero dell’Interno evidenzia i principali elementi di novità del DM 12 aprile 2019, entrato in vigore lo scorso 21 ottobre che ha modificato il DM 3 agosto 2015

È entrato in vigore, lo scorso 21 ottobre, il decreto del Ministero dell’Interno del 12 aprile 2019, che modifica il decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art.15 del d.lgs. 139/2006.

Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile scorso rappresenta di fatto la nuova normativa antincendio, contenuta nel documento della seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 21 febbraio 2019, dove sono state presentate ed approvate le modifiche al DM 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi) che prevedono l’eliminazione del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

Termina, quindi, il periodo transitorio (di circa quattro anni) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

Con circolare del 15 ottobre 2019, il Ministero dell’Interno ha evidenziato i principali elementi di novità.

Il perimetro delle attività dove trova applicazione il Codice di Prevenzione Incendi

L’articolo 2 del D.M. 12 aprile 2019 ha ampliato l’elenco delle attività ricomprese in allegato I del D.P.R. 151/2011 a cui applicare le modalità di progettazione del c.d. Codice di prevenzione incendi; si segnalano, ad esempio, le attività dalla n. 19 alla n. 26 e la n. 73 che, invece, erano escluse dall’originario campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015. Si evidenzia, altresì, che per tali attività di nuova realizzazione, con esclusione di quelle puntualmente elencate al successivo articolo 3, le norme tecniche allegate al Codice diventano l’unico strumento di progettazione ammesso.

Nei commi 3 e 4 sono fornite, invece, indicazioni riguardo alle modalità di progettazione per le attività esistenti che sono oggetto di modifiche e/o ampliamenti dopo l’entrata in vigore del decreto in argomento; in estrema sintesi, è ammesso che per tali attività sia possibile mantenere le modalità progettuali secondo le normative di tipo tradizionale anche sulle parti oggetto di modifica/ampliamento, qualora l’applicazione alle stesse del Codice comportasse incompatibilità con le porzioni dell’attività non oggetto di intervento.

Al comma 5, viene previsto, infine, che le norme allegate al Codice possano essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio, non solo delle attività “sottosoglia”, ossia che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del D.P.R. 151/2011, ma anche per quelle che non sono elencate nello citato D.P.R.; le attività del comma 5 che optano per l’applicazione del nuovo approccio progettuale sono esonerate dall’applicazione delle normative di tipo tradizionale.

Le modalità applicative alternative e il regime del doppio binario

L’articolo 3 del D.M. 12 aprile 2019 ha introdotto nel D.M. 3 agosto 2015 l’articolo 2-bis che definisce le modalità applicative alternative.

Si fa salva la possibilità di applicare le normative di tipo tradizionale (elencate all’art. 5, comma 1 bis) in alternativa alle norme tecniche allegate al Codice, per talune attività dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, già regolate da specifica disposizione di prevenzione incendi che, attualmente, sono: alberghi, scuole, attività commerciali, uffici ed autorimesse (ad esempio, il responsabile di un’attività ricettiva turistico alberghiera potrà ancora optare tra l’applicazione del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. o del D.M. 9 agosto 2016).

Per tali attività permane in vigore, pertanto, il regime del cosiddetto doppio binario. Nella circolare è presente in tal senso uno schema riepilogativo delle indicazioni sopra illustrate.

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