Sportello Unico per l'Edilizia

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

Procedimento amministrativo La dichiarazione di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), da predisporre dall’interessato utilizzando l’apposito modulo, deve essere presentata mediante mezzo cartaceo, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori (art.

Procedimento amministrativo

La dichiarazione di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), da predisporre dall’interessato utilizzando l’apposito modulo, deve essere presentata mediante mezzo cartaceo, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 28/2011), allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE presso Ufficio Tecnico comunale Edilizia Privata) ubicato in Via Vittorio Emanuele II, n. 46  qualora l’attività edilizia da porre in essere riguardi opere di natura privata specifiche per la realizzazione di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e non sia legata all’avvio o all’esercizio di un’attività produttiva come qui di seguito specificato (la procedura di PAS è prescritta ogni qualvolta gli interventi da realizzare riguardino impianti aventi le caratteristiche tipologiche e le soglie di potenza di energia prodotta indicate nella tabella riepilogativa allegata).

Qualora, invece, l’attività edilizia riguardi opere specifiche per la realizzazione di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili in relazione a procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e/o di prestazione di servizi, inclusi quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività (per le quali trovano applicazione le norme di cui al d.P.R. 07.09.2010, n. 160), la dichiarazione di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), da predisporre dall’interessato utilizzando ancora una volta il già citato modello, deve essere presentata in via telematica, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 28/2011), allo Sportello Unico per le Attività Produttive  (la procedura di PAS è prescritta ogni qualvolta gli interventi da realizzare riguardino impianti aventi le caratteristiche tipologiche e le soglie di potenza di energia prodotta indicate nella tabella riepilogativa allegata).

Alla dichiarazione di PAS dovrà essere allegata tutta la documentazione elencata nel suddetto modello di PAS. In particolare, per la “Relazione tecnica di asseverazione” si veda il modello allegato.

La disciplina normativa relativa alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) è quella contenuta nell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011, che qui di seguito riepiloghiamo.

Trenta giorni prima di iniziare i lavori, il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o anche in via telematica, una dichiarazione accompagnata da:

  • relazione tecnica dettagliata (relazione di asseveramento) a firma di un progettista abilitato, con la quale lo stesso attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
  • elaborati grafici necessari ad illustrare l’intervento da realizzare;
  • elaborati tecnici specifici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete stessa;
  • atti di assenso (qualora necessari) nelle materie individuate dall’art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif. (atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, la salute e la pubblica incolumità, casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali e casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti) ovvero, in alternativa, qualora detti atti di assenso non siano stati allegati alla PAS dall’interessato, occorrerà unire alla PAS tutti gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore per l’ottenimento degli stessi atti di assenso dall’ufficio comunale competente. In quest’ultimo caso, il termine di trenta giorni per il perfezionamento della PAS (e per poter iniziare i lavori), rimane sospeso fino all’acquisizione, da parte degli uffici comunali competenti, dei medesimi atti di assenso, oppure fino all’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento (mediante conferenza di servizi) ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6-bis, della legge n. 241/1990 e succ. modif., ovvero fino all’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 14-quater, comma 3, della medesima legge n. 241/1990.

Per la Procedura Abilitativa Semplificata si applica quanto previsto dall’art. 10, comma 10, lettera c), e comma 11, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 (pagamento dei diritti di segreteria nella misura stabilita dal Comune): pertanto, alla PAS occorrerà allegare la documentazione idonea a comprovare l’avvenuto versamento di quanto dovuto per il pagamento dei diritti di segreteria.

Sebbene l’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 non lo preveda espressamente, in ragione dei principi generali contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, entro un congruo termine dal ricevimento della dichiarazione di PAS (comunque entro il termine di 10 giorni), il competente ufficio comunale provvede a comunicare al dichiarante interessato (ed eventualmente ai restanti soggetti indicati all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241), il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli da 4 a 8 della stessa legge n. 241/1990 e succ. modif.

Qualora, entro il suddetto termine di trenta giorni per il perfezionamento della PAS (decorrente dalla data di presentazione della PAS stessa al protocollo dell’Ente), venga riscontrata dagli uffici comunali:

–    l’assenza di una o più delle condizioni stabilite dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2011, si notificheranno tempestivamente all’interessato  i motivi ostativi alla formazione del tacito assenso (non ammissibilità del silenzio-assenso per decorso del termine) ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e succ. modif., eventualmente anche richiedendo l’integrazione della documentazione già presentata in allegato alla PAS, da doversi trasmettere entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta (in tal caso, viene interrotto il termine di trenta giorni per concludere il procedimento di controllo da parte del Comune, il quale ritorna nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione); in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, verrà informata l’autorità giudiziaria ed il consiglio dell’ordine di appartenenza del professionista stesso per l’applicazione delle sanzioni di legge.

oppure:

–    l’assenza di una o più delle condizioni stabilite dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2011 e l’interessato non abbia dato riscontro o non abbia dato corretto riscontro alla suddetta comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e succ. modif. con la quale si sono notificati i motivi ostativi alla formazione del tacito assenso, si notificherà all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento (in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, verrà informata l’autorità giudiziaria ed il consiglio dell’ordine di appartenenza del professionista stesso per l’applicazione delle sanzioni di legge). È fatta comunque salva la facoltà, in capo all’interessato, di ripresentare la dichiarazione di PAS, con le modifiche e/o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia;

La sussistenza del titolo a costruire ed esercire l’impianto è provata con la copia della dichiarazione di PAS, da cui deve risultare la data di ricevimento da parte del Comune della dichiarazione stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari ai sensi di legge.

La realizzazione dell’intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della PAS secondo quanto sopra specificato. L’interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori  e, conseguentemente, a trasmettere un certificato di collaudo finale delle opere eseguite, rilasciato da un tecnico abilitato, che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato con la dichiarazione di PAS nonché l’eventuale ricevuta dell’avvenuta variazione catastale conseguente alle opere realizzate oppure dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale [dichiarazione da riportare sempre sul citato certificato di collaudo finale delle opere eseguite.

Qualora le opere oggetto di PAS non siano state concluse nel suddetto termine di tre anni, la realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata alla presentazione, a questo Comune, di una nuova dichiarazione di PAS, alla quale si dovrà allegare la documentazione in precedenza elencata, concernente la parte non ultimata.

L’art. 44, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 28/2011 (a cui si rimanda) stabilisce le sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti in parola, da applicare ai diversi soggetti interessati, nel caso di interventi eseguiti in assenza di PAS o in difformità da quanto nella stessa dichiarato o in caso di violazione di una o più delle prescrizioni stabilite con gli atti di assenso che accompagnano la PAS.

Una volta che saranno state ultimate le opere, e solo qualora occorra in ragione del tipo di intervento realizzato, potrà essere richiesto:

-il rilascio del certificato di agibilità dell’immobile interessato dagli interventi di PAS;

Allegati:

Tabella riepilogativa

Modulo PAS

Relazione asseverata

Verifica idoneità impresa

Comunicazione ultimazione lavori

Collaudo

Ultimo aggiornamento

17 Luglio 2015, 04:47