Sportello Unico per l'Edilizia

Ricoveri per animali, quando non possono rientrare in edilizia libera

Tar Calabria: occhio alle dimensioni e materiali delle costruzioni destinate a ricovero animali, bisogna distinguerle dai manufatti di ridotte dimensioni tipici degli animali domestici o da cortile

Data:
24 Settembre 2022

Il glossario dm 2 marzo 2018 ammette in edilizia libera l’installazione di ricoveri per animali domestici e da cortile di piccole dimensioni: la sentenza n. 600/2022 del Tar Calabria affronta questa tematica con alcuni interessanti chiarimenti.

Il ricovero per animali che non era una semplice cuccia per cani, il caso

Un Comune ordinava la demolizione di alcune opere adibite a ricovero animali, realizzate senza il permesso di costruire su area con vincolo sismico e paesaggistico.

Nel dettaglio i manufatti in questione consistevano in:

  • fabbricato in muratura ordinaria della superficie di m² 105 circa adibito a ricovero animali;
  • fabbricato in muratura ordinaria della superficie di m² 12 circa oltre area scoperta limitata da recinzione metallica della superficie di m² 18;
  • recinto in legno adibito a ricovero di ovini della superficie di mq 7 con copertura in eternit della superficie di m² 155;
  • ricovero in muratura per detenzione di suini della superficie di m² 25;
  • ricovero in muratura per la detenzione di caprini della superficie di m² 1380 di cui circa m² 100 risulta coperto in lastre eternit.

Il proprietario si opponeva con ricorso al Tar e dichiarava:

  • di possedere un allevamento di animali regolarmente registrato;
  • che gli animali venivano regolarmente detenuti presso l’area sulla quale insistono le opere oggetto dell’ordine demolitorio;
  • che i permessi di costruire per interventi da realizzare nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo e per esigenze dell’imprenditore agricolo, sono rilasciati a titolo gratuito e, se rilasciati in sanatoria, comportano solo il pagamento di una somma pari al contributo di costruzione (art. 17, comma 3, lett. a) dpr 380/2001;
  • che in ogni caso si sarebbe trattato di opere che rientrano nell’edilizia libera, come ricavabile dalla tabella A allegata al dlgs n. 222/2016 e dal glossario – edilizia libera (ai sensi dell’ art. 1, comma 2 del medesimo dlgs 25 novembre 2016, n. 222).

La sentenza del Tar Calabria sulle dimensioni e materiali dei ricoveri: incidono sul territorio

Il Tar evidenzia che le opere del caso in esame, complessivamente considerate, non possono essere assoggettate al regime dell’attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 comma 1 del dpr 380/2001, letto in correlazione con il glossario approvato con DM del 2 marzo 2018:

Il suddetto glossario individua, invero, una serie di opere da assoggettare al regime dell’attività edilizia libera – tra le quali rientrano i ricoveri per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione (punto 47 dell’allegato) – tutte accomunate dalle loro limitate dimensioni.

I manufatti ad uso ricovero animali descritti e oggetto dell’ordine demolitorio, invece, costituiscono un complesso di interventi che, nella loro unitarietà, realizzano una significativa trasformazione del territorio, sia per le dimensioni che per i materiali utilizzati (si tratta di fabbricati in muratura ordinaria con una superficie complessiva superiore a m² 1400), tale da escludere l’assoggettabilità al regime di attività edilizia libera.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

Ultimo aggiornamento

24 Settembre 2022, 20:41