17 Luglio 2021
Sismabonus: Ricostruzione con possibilità di delocalizzazione
Con la Risposta n. 478 del 15 luglio 2021 è chiarito dall’Agenzia delle Entrate, in maniera del tutto inequivocabile, che il Sisma-bonus spetta anche nel caso di demolizione e ricostruzione, anche con ampliamento in deverso sedime ma nello stesso comune.
Nel caso oggetto della Risposta dell’Agenzia delle Entrate, gli acquirenti delle abitazioni vendute da una società che aveva stipulato una convenzione urbanistica con un Comune per la demolizione e il rifacimento di un complesso abitativo, costituito da appartamenti e posti auto, potranno usufruire del “Sisma-bonus acquisti” (articolo 16, comma 1-septies, del Dl n. 63/2013) nel caso in cui il compendio, demolito e ampliato, sorga nello stesso Comune ma in una diversa zona.
Detrazione nella misura del 110% con un massimo di 96.000 euro
La detrazione spetta nella misura del 110% del prezzo di vendita ma con il limite di euro 96mila per ciascuna unità immobiliare e, ovviamente, a condizione le vendite siano stipulate entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2022 (articolo 119, comma 4 del Dl “Rilancio”).
Dubbio interpretativo su diverso sedime e con diversi volume e sagoma
Il dubbio interpretativo riguarda, questa volta, il concetto di “diverso sedime”, o meglio un intervento che comporta la demolizione totale di un edificio esistente, la delocalizzazione del volume su un terreno situato nello stesso Comune ma distante dall’edificio demolito, la ricostruzione di un nuovo edificio avente diversa sagoma, prospetto, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e un incremento di volumetria in base alla normativa regionale vigente.
L’Agenzia evidenzia che è irrilevante il fatto che il nuovo edificio è costruito a qualche centinaia di metri rispetto a prima e che abbia diversa sagoma, prospetto, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.
Circolare n. 19/2020
Come precisato anche dalla circolare n. 19/2020, infatti, la disposizione di favore si applica anche nell’ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell’edificio abbia determinato un aumento volumetrico, se le disposizioni urbanistiche consentano tale variazione. Il beneficio, in sintesi, si può applicare anche ai casi che non rientrano prettamente nella “ristrutturazione edilizia”, secondo la definizione fornita dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr n. 380/2001.
L’Agenzia, quindi, ritiene che in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa gli acquirenti possano fruire della detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63/2013. Parimenti gli stessi acquirenti potranno optare, al posto della detrazione diretta, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
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