29 Novembre 2018
Soppalco di grandi dimensioni, quale titolo abilitativo è necessario?
Il Tar Campania chiarisce che per la realizzazione di un soppalco di grandi dimensioni serve il permesso di costruire, poiché comporta una ristrutturazione ed un aumento di superfici
Con la sentenza n. 6385/2018 il Tar Campania chiarisce per la realizzazione di un soppalco di grandi dimensioni è necessario il permesso di costruire poiché comporta una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, con incremento delle superfici e, in prospettiva, un ulteriore carico urbanistico.
Nel caso il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile, invece, si rientrerà nell’ambito degli interventi edilizi minori per i quali il permesso di costruire non è richiesto.
I fatti in breve
I proprietari di un capannone industriale impugnavano l’ordinanza comunale con cui si sanzionava “l’abusiva realizzazione di un solaio intermedio di circa 850 mq impostato a circa 3,50 metri dal calpestio del solaio sottostante”.
Il Tar Campania premetteva che:
la tesi della parte ricorrente secondo cui si tratterebbe di una semplice controsoffittatura non può essere accolta. L’opera, infatti, è collegata con dei rampanti scala e con un impianto ascensore, collegamenti che rivelano la calpestabilità del manufatto e dimostrano che la natura dell’intervento non è tale da determinare solo un abbassamento del soffitto (funzione propria della controsoffittatura).
L’intervento era, quindi, identificabile in un ampio soppalco ossia uno spazio aggiuntivo ricavato all’interno di un locale, mediante l’interposizione di un solaio.
I giudici chiarivano, inoltre, che:
la disciplina edilizia applicabile ai soppalchi non è definita in modo univoco, ma va apprezzata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto. In linea di principio, è necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, dpr n. 380/2001, con incremento delle superfici dell’immobile e, in prospettiva, ulteriore carico urbanistico; si rientrerà invece nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile.
Nel caso specifico l’intervento rientrava nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia: necessitava, quindi, di permesso di costruire e determinava una modifica della superficie utile dell’immobile con conseguente aggravio del carico urbanistico.
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