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27 Agosto 2015

Tante novità nella nuova riforma della PA: SCIA, silenzio assenso, conferenza dei servizi, autotutela amministrativa. Ecco le novità previste dalla Legge 124/2015

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 la Legge n. 124 del 7 agosto 2015 (riforma della PA) contenente “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche“.
Molte le novità previste dalla nuova legge che contiene numerose deleghe legislative al governo (ben 15 ) da esercitare in gran parte nei 12 mesi successivi all’approvazione della legge, che riguardano ad ampio raggio tutti i settori della pubblica Amministrazione, volte a
• riorganizzare l’amministrazione statale
• migliorare l’opera di digitalizzazione della PA
• riordinare gli strumenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi
• elaborare testi unici delle disposizioni in materie oggetto di stratificazioni normative
• definire le partecipazioni societarie delle PA e la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale
Riforma della PA: la misure per l’edilizia
Nuovi termini per il silenzio assenso
Nel caso in cui un Ente abbia la necessità di richiedere un atto di assenso comunque denominato (autorizzazione, parere, nulla osta, etc.) a un’altra amministrazione al fine di emanare un provvedimento, viene fissato il termine perentorio di 30 giorni per poter essere rilasciato, dopodiché si forma il silenzio-assenso.
Tale termine può essere interrotto una sola volta, per ulteriori 30 giorni, qualora l’Ente che deve rilasciare l’assenso rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso.
Questa previsione avrà notevole impatto nei procedimenti amministrativi legati all’edilizia, come ad esempio il permesso di costruire, che fin troppo spesso tende a paralizzare l’attività edilizia per la mancata collaborazione tra i vari Enti.
In particolare, da sottolineare che il termine perentorio si applica anche ai pareri resi dalle amministrazioni preposte a tutela dei vincoli paesaggistici o storico-artistici (Soprintendenze).
In tale circostanza tuttavia il termine è di 90 giorni.
Limiti al potere di autotutela
L’autotutela amministrativa, brevemente, è il potere della pubblica amministrazione di annullare e revocare i provvedimenti amministrativi già adottati (come ad esempio un permesso di costruire o una SCIA).
Per tutti i provvedimenti amministrativi, il potere della PA di annullare in autotutela un atto amministrativo potrà essere esercitato solo entro 18 mesi dal momento dell’adozione del provvedimento di autorizzazione.
In precedenza si parlava genericamente un “termine ragionevole”, che poteva essere in qualche modo discrezionale.
Ad esempio, in caso di opere edilizie realizzate mediante SCIA, trascorso un anno e mezzo dalla presentazione, i lavori possono ritenersi al sicuro da eventuali contestazioni.
Nuove regole per la SCIA
Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso.
Velocizzazione Conferenza dei servizi
Sono previste misure di velocizzazione in materia di conferenza dei servizi, con la previsione che il mancato parere della P.A. varrà come silenzio assenso.
Sono previste, inoltre:
• la ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione è obbligatoria
• la riduzione dei partecipanti
• la convocazione delle riunioni per via telematica
In caso di disaccordi tra amministrazioni centrali su nulla osta e altri concerti, sarà il Presidente del Consiglio a decidere come procedere.

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