7 Settembre 2018
Tenda da sole: è attività di edilizia libera
Tar Campania: non serve il permesso di costruire per l’installazione di una tenda da sole facilmente smontabile
L’installazione di una tenda da sole facilmente smontabile, in funzione ornamentale ed accessoria del fabbricato e di protezione dalle intemperie, non integra i caratteri propri della costruzione e non necessita quindi di concessione edilizia.
Lo ha affermato il Tar Campania con la sentenza 1235/2018 dello scorso 31 agosto, che ha accolto il ricorso di una società gestrice di un locale commerciale, adibito a vendita di calzature, prospiciente al quale vi era uno spazio pubblico pertinenziale, coperto da una tenda ritraibile, che si era vista annullare l’autorizzazione comunale in precedenza concessa.
Secondo i giudici amministrativi, ai fini dell’illiceità dell’opera, non vale neppure argomentare sul vincolo di inedificabilità assoluta cui si trova assoggettata l’intera zona poiché detto vincolo concerne soltanto il rilascio di concessioni edilizie e, ai sensi del comma 4, non si applica agli interventi subordinati ad autorizzazione ed a quelli per i quali non sono necessari né la concessione, né l’autorizzazione (in terminis, cfr. T.A.R. Salerno, Sez. II, 27 aprile 2011, n. 748).
In definitiva, la tenda da sole appartiene al regime delle attività di edilizia libera (AEL) e non necessita di nessun permesso di costruire.
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